Pensione privilegiata per cumulo di infermità e infortunio in itinere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 256 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate è condotto dal giudice contabile sulla base del parere del Collegio medico legale appositamente nominato, quando le conclusioni dell’organo peritale siano immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione. L’infortunio in itinere, occorso nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoro, è riconosciuto dipendente da causa di servizio quando dagli atti non emergano comportamenti imprudenti o colposi ascrivibili al dipendente nella causazione dell’evento. Il riconoscimento delle singole infermità e la loro ascrizione tabellare, per cumulo, alla 7^ categoria, tab. A, annessa al d.P.R. n. 834/1981, giustificano la concessione del trattamento pensionistico privilegiato dalla data di cessazione dal servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già Ispettore Capo della Polizia di Stato presso il Ministero dell’Interno, è stato congedato per invalidità assoluta e permanente a decorrere dal 12.1.2015. Con istanza del 12.1.2016 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cinque infermità, unitamente all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 17.2.2014, riconosceva dipendenti da causa di servizio tre infermità ed escludeva quella traumatica occorsa in itinere, qualificandola come imputabile a fatto colposo. L’INPS, con atto del 18.4.2019, conferiva la sola indennità una tantum per l’infermità ascritta alla tab. B. Ritenuti illegittimi tali provvedimenti, il ricorrente adiva la Corte dei conti per il riconoscimento della pensione privilegiata di 7^ ctg., tab. A, per cumulo delle infermità, dalla cessazione dal servizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice unico ha dichiarato sussistente la legittimazione passiva dell’INPS. Ancorché l’accertamento della dipendenza da causa di servizio radichi primariamente la legittimazione in capo al Ministero dell’Interno, tra gli atti impugnati figura anche il provvedimento INPS di conferimento dell’indennità una tantum, e soltanto l’Ente previdenziale è legittimato a concedere il trattamento pensionistico privilegiato.
Il Giudice ha poi rilevato la costituzione tardiva del Ministero dell’Interno rispetto alla prima udienza del 7.11.2022, in violazione dell’art. 156, comma 1, cod. giust. cont., con conseguente decadenza dalla facoltà di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Nel merito, con ordinanza istruttoria n. 208-2022 del 14.11.2022, era stato richiesto il parere del Collegio medico legale della Difesa presso la Corte dei conti, trasmesso il 5.7.2023. L’organo peritale ha ricostruito la vicenda qualificando la patologia spondilo-artrosica e discopatica della colonna come unico complesso morboso, ha riconosciuto l’incidente del 17.9.2002 come infortunio in itinere in assenza di comportamenti imprudenti, e ha ascritto l’infermità traumatica nonché la patologia del rachide alla 8^ ctg., tab. A, concludendo per il cumulo alla 7^ ctg., tab. A.
Le valutazioni dell’organo peritale sono state ritenute condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente motivazione. Il Giudice ha osservato che il Ministero si è limitato a una generica contestazione degli esiti della consulenza, senza allegare o produrre elementi atti a smentire le considerazioni mediche.
Sulla base di tali premesse, il Giudice ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità e la concessione della pensione privilegiata con ascrizione per cumulo alla 7^ ctg., tab. A, dalla cessazione dal servizio, condannando l’INPS al pagamento degli arretrati, incrementati di rivalutazione e interessi nei limiti del cumulo parziale, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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