Conto irregolare per prassi interne e sovrapposizione tra controllore e controllato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 307 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il deposito si perfeziona con la resa trasmessa dall’amministrazione tramite il sistema telematico, non con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale, che costituisce atto interno privo di rilievo ai fini dell’art. 140, comma 3, c.g.c. La coincidenza in capo al medesimo soggetto delle funzioni di agente contabile e di responsabile del procedimento di parificazione viola il principio di alterità tra controllore e controllato, ma non determina l’improcedibilità del giudizio, restando possibile rilevare l’irregolarità della gestione. Il conto non è approvabile quando la rendicontazione, per prassi interne e limiti del sistema informativo, non assicura la tracciabilità delle spese, l’identificazione dei beneficiari e la distinzione tra pagamenti e rimborsi, difettando i requisiti dell’art. 149, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto di un economo di un centro autonomo di gestione di un ateneo per l’esercizio 2018, depositato in via telematica nel novembre 2019. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, segnalava il difetto del provvedimento di nomina, la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno e la sostanziale automaticità del meccanismo di reintegro del fondo, oltre alla genericità delle registrazioni.
La difesa dell’agente eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito fosse avvenuto in data anteriore a quella risultante dagli atti, e contestava la mancanza della parificazione, richiamando un decreto dirigenziale attestante l’esito positivo dei controlli contabili sui conti del medesimo esercizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che la resa del conto è stata effettuata dall’amministrazione in data 19 novembre 2019, mentre la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale. Quest’ultima non integra il momento perfezionativo del deposito ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., con la conseguenza che la relazione è stata depositata entro il termine quinquennale dell’art. 150, comma 1, c.g.c.
Sul piano della parificazione, la Corte ritiene superabili le contestazioni di improcedibilità. Il decreto dirigenziale acquisito nell’istruttoria di altro conto, per identità di esercizio, procedura e soggetto responsabile, è espressivo di una prassi amministrativa estensibile al conto in esame. Resta però la sovrapposizione di ruoli: il medesimo soggetto ha assunto le funzioni di agente contabile, sia pure di fatto, e di responsabile del procedimento di parificazione e deposito dei conti.
Tale coincidenza non è compatibile con il principio di alterità tra controllore e controllato, poiché l’attività di verifica presuppone l’intervento di un soggetto diverso da chi presenta il conto. La Corte richiama sul punto Sez. giur. Sicilia n. 197/2020, Sez. giur. Veneto nn. 62/2012 e 59/2014 e Sez. giur. Piemonte n. 10/2008. Ciò non comporta l’improcedibilità, ma incide sulla regolarità della gestione.
Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che ne impediscono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., pur essendo ascrivibili in prevalenza a prassi consolidate. Il regolamento di ateneo disciplinava il fondo in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né definire un sistema autorizzativo autonomo. Il sistema informativo gestionale non consentiva una rappresentazione analitica delle operazioni, le descrizioni erano generiche e i beneficiari indicati tramite anagrafica unica.
I reintegri avvenivano senza scansione temporale predeterminata e senza intervento autorizzativo degli organi competenti, sfuggendo a controllo preventivo. Le carenze informative non possono essere sanate con integrazioni successive, poiché l’esame del conto deve svolgersi sulle risultanze del modello. La responsabilità dell’agente va valutata nel contesto complessivo, ma ciò non elimina l’irregolarità: il conto è dichiarato irregolare, con nulla sulle spese, e l’istanza di oscuramento è respinta.
Nota della Redazione
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