Aliquota 2,44% per anno sulla quota retributiva nel sistema misto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 109 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 della Corte dei conti, supera la diversa lettura dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 fatta propria dal giudice di primo grado. Ne consegue il diritto dell’appellante al ricalcolo della quota retributiva secondo l’aliquota effettiva e non secondo il criterio riduttivo applicato dall’Istituto previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico ordinario diretto liquidato con il sistema misto retributivo-contributivo, aveva chiesto il riconoscimento del diritto al calcolo della quota retributiva con l’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità di quindici anni e sei mesi.
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, con la sentenza n. 62/2021, aveva respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello deducendo error in iudicando, errata interpretazione del tenore letterale dell’art. 54 del t.u. n. 1092/1973, violazione di legge e violazione della circolare Inpdap n. 22 del 18.9.2009. L’Inps ha chiesto il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza centrale d’appello affronta la questione del criterio di calcolo della quota retributiva della pensione per i soggetti che, al 31 dicembre 1995, abbiano maturato un’anzianità inferiore ai diciotto anni. Il nodo riguarda l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che l’Istituto previdenziale e il giudice di primo grado avevano letto in senso restrittivo.
Il Collegio richiama il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, che dichiara di condividere e di voler integralmente applicare ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile. Secondo tale indirizzo, la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data indicata, con aliquota del 2,44% per ogni anno utile, e non secondo il criterio che svalutava l’anzianità effettivamente maturata.
La Corte accoglie quindi l’appello e riconosce all’appellante il diritto a vedersi calcolata la quota retributiva della pensione con il sistema misto tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Sulle somme ritenute spettanti la Corte riconosce il diritto agli interessi legali a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell’art. 167, comma 3, c.g.c., come integrato dall’art. 21 delle relative norme di attuazione.
Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo a seguito del duplice intervento delle Sezioni riunite. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Nota della Redazione
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