Cessata materia del contendere per riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 301 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’Ente previdenziale e il pagamento delle relative differenze economiche sui ratei arretrati integrano l’integrale soddisfazione della pretesa azionata e determinano la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. La declaratoria presuppone la verifica dell’avvenuta rideterminazione sulla base della documentazione versata in atti e per stessa ammissione delle parti. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma III, del codice della giustizia contabile, tenuto conto del tempo non irragionevole impiegato dall’Ente per adempiere.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare dell’Arma dei carabinieri, collocato in quiescenza con decorrenza maggio 2021 e titolare di pensione liquidata con il sistema misto, ha adito la Corte dei conti per ottenere la condanna dell’INPS alla ricostruzione del proprio trattamento pensionistico. La doglianza verteva sull’applicazione dell’aliquota del 44% della base pensionabile per il calcolo della quota retributiva relativa al periodo antecedente il 31.12.1995, secondo la regola dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973.

L’INPS, secondo la prospettazione del ricorrente, aveva invece calcolato il trattamento con un’aliquota più sfavorevole. Nel corso del giudizio, l’Istituto ha rideterminato la pensione; il ricorrente ha quindi domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha rilevato, sulla base della documentazione versata in atti — determina di riliquidazione, relazione amministrativa del funzionario INPS e cedolino di pensione del mese di maggio 2024 — l’integrale soddisfazione della pretesa azionata. La rideterminazione del trattamento pensionistico e il pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati sono stati confermati per stessa ammissione delle parti.

Determinante, ai fini della decisione, è stata la condotta satisfattiva dell’Ente previdenziale, che ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere a fronte dell’avvenuta rideterminazione, chiedendo però la compensazione delle spese di lite. La lite si è pertanto estinta per cessata materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia nel merito.

Sul regolamento delle spese, il Giudice ha disposto la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma III, del codice della giustizia contabile, valutando anche il tempo non irragionevole impiegato dall’Ente previdenziale per adempiere. La declaratoria di estinzione del giudizio assorbe ogni ulteriore questione sulla spettanza dell’aliquota invocata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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