Il FCDE sui crediti verso il casinò integra il contributo al dissesto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 8 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità sanzionatoria da dissesto, il contributo causale richiesto dall’art. 248, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 267/2000 non postula un nesso di derivazione esclusiva né un previo accertamento di danno erariale in distinto giudizio. Integra il contributo la condotta degli amministratori e dei revisori che, accertando entrate da proventi del gioco fortemente aleatorie e non riscosse, le escludano dall’accantonamento al FCDE nei bilanci e nei rendiconti, così occultando il reale disavanzo e ritardando l’accertamento del dissesto. Il difetto di sterilizzazione contabile costituisce, per la macroscopica gravità della violazione e l’entità degli importi, la fonte principale della responsabilità. Il revisore risponde a titolo di colpa grave quando ometta di verificare l’osservanza dell’obbligo di accantonamento e di segnalare le criticità di riscossione.

Il Fatto

Il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale lombarda, con decreto n. 14 del 30.06.2023, aveva applicato sanzioni pecuniarie e misure interdittive ad amministratori e revisori del Comune di Campione d’Italia per aver contribuito al dissesto finanziario deliberato nel 2018, respingendo la domanda nei confronti di altri amministratori e revisori.

Avverso il decreto hanno proposto opposizione, con separati ricorsi, tanto la Procura regionale, limitatamente alle posizioni escluse, quanto gli amministratori e il revisore condannati. Il Collegio esamina congiuntamente tutte le opposizioni, sul presupposto della natura unitaria del giudizio sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte contabile ricostruisce il rapporto di reciproca strumentalità tra l’ente e le società in house che gestivano la casa da gioco, qualificato come vero e proprio sistema Campione. La mancata riscossione dei contributi dovuti dal casinò è la causa principale dello squilibrio finanziario, connotato da crisi di liquidità e ricorso reiterato all’anticipazione di tesoreria. Richiamando le Sezioni Riunite n. 4/2022, il Collegio esclude la pregiudizialità del giudizio di danno e respinge l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione della Procura, sul rilievo che il rito ha struttura bifasica e che l’opposizione prosegue il medesimo giudizio, senza applicazione analogica delle norme sulle impugnazioni.

Nel merito, il Collegio individua il fulcro della responsabilità non nell’adeguatezza delle scelte gestorie di riduzione e dilazione dei contributi, bensì nella loro rappresentazione contabile. A fronte di accertamenti in entrata rilevanti, gli enti hanno escluso i crediti verso il casinò dal FCDE negli esercizi 2015, 2016 e 2017, pur nella consapevolezza dell’insolvenza della società. L’artificio ha consentito di finanziare spese esigibili con entrate fittizie e di dissimulare il disavanzo, in violazione dei principi di veridicità, prudenza e corretta rappresentazione.

L’accertamento coinvolge entrambe le amministrazioni succedutesi, giacché l’irreversibilità del dissesto e il breve lasso temporale della seconda non elidono il contributo: gli amministratori avrebbero dovuto dichiarare immediatamente il dissesto. Il Collegio richiama la Sez. II C.A. n. 573/2023 sulla protrazione dello stato di decozione e sull’inapplicabilità dell’esimente politica, trattandosi di atti propri degli organi politici.

L’elemento soggettivo è ravvisato a titolo di dolo eventuale per gli amministratori. Per i revisori, la responsabilità è affermata a titolo di colpa grave solo per quello in carica nel triennio 2015-2016; è esclusa per gli altri, in ragione del brevissimo tempo per le verifiche e della condotta successiva, culminata in un parere negativo. Il Collegio corregge infine il criterio di calcolo delle sanzioni pecuniarie, non moltiplicando la retribuzione per ciascuna annualità ma applicando il moltiplicatore alla media delle retribuzioni del periodo di commissione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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