Pensione riversibilità orfano maggiorenne inabile requisito accertato al decesso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 311 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità in favore dell’orfano maggiorenne, l’inabilità permanente a proficuo lavoro richiesta dall’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 deve sussistere al momento della morte del dante causa, unitamente alla convivenza a carico e alla nullatenenza. Il requisito non coincide con quello dell’invalidità civile e non postula una condizione clinica assimilabile allo stato di coma, dovendo le occupazioni rilevanti essere potenzialmente produttive di un reddito sufficiente ad assicurare una libera e dignitosa esistenza. L’accertamento può essere affidato a una consulenza tecnica d’ufficio, che ne verifica la sussistenza alla data del decesso con valutazione ex ante.
Il Fatto
L’istante, orfano maggiorenne, chiedeva all’INPS la pensione di reversibilità del trattamento ordinario diretto della madre, deceduta il 15.04.2019, invocando la propria condizione di soggetto nullatenente, vivente a carico della dante causa e affetto da disturbo bipolare cronico con episodi maniacali ricorrenti.
L’INPS respingeva la domanda con nota del 2020, sulla base del verbale della Commissione Medica di Verifica che, pur confermando la patologia, escludeva l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso. Il ricorrente impugnava il diniego davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’ente al pagamento dei ratei maturati, con interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce il quadro normativo di riferimento negli artt. 82, 85 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973. L’art. 82 subordina il trattamento indiretto all’orfano maggiorenne alla inabilità a proficuo lavoro, alla convivenza a carico e alla nullatenenza; l’art. 85 chiarisce la nozione di vivenza a carico; l’art. 86 stabilisce che le condizioni soggettive devono sussistere al momento della morte del pensionato e che il loro venir meno comporta la revoca del trattamento.
Nel caso concreto il requisito contestato in sede amministrativa risultava accertato per effetto del supplemento istruttorio disposto con ordinanza n. 188/2023 e affidato al CML del Ministero della Difesa. Il consulente, esaminate le documentazioni sanitarie e svolte le operazioni peritali con il contraddittorio dei consulenti di parte, ha concluso che il quadro clinico del ricorrente concretava, sin dal 15.04.2019, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il percorso argomentativo del CML muove dalla constatazione che la nozione di attività lavorativa non va intesa in senso letterale e restrittivo. Rilevano le occupazioni astrattamente idonee a produrre un reddito sufficiente a una esistenza libera e dignitosa, non quelle di mera valenza ludico-ricreativa, e assume rilievo anche la capacità di raggiungere il luogo di lavoro, di utilizzare i servizi e di percepire e sottrarsi alle situazioni di pericolo.
La Corte aderisce a tali considerazioni e ritiene sussistente l’inabilità a proficuo lavoro alla data del decesso. Ritiene inoltre dimostrati, sulla base della documentazione reddituale e di stato di famiglia versata in atti, gli ulteriori requisiti della nullatenenza e della vivenza a carico. Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento del diritto dal primo giorno del mese successivo al decesso e condanna dell’INPS ai ratei maturati dalla domanda, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione secondo il criterio differenziale e alle spese legali.
Nota della Redazione
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