Conto giudiziale regolare per analiticità delle scritture e discarico degli agenti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 431 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la regolarità della gestione e il conseguente discarico degli agenti contabili possono essere dichiarati, in assenza di ammanchi, quando il livello di analiticità delle scritture di rendicontazione consenta di imputare ciascun fatto di gestione all’agente che lo ha posto in essere. Le formalità previste a tutela della puntuale separazione delle responsabilità — quali il verbale di passaggio delle consegne ex art. 181 R.D. n. 827/1924 e la compilazione di conti separati per ciascuna gestione ex art. 612 R.D. n. 827/1924 — pur non essendo surrogabili sotto il profilo contenutistico, vedono la propria finalità ugualmente raggiunta quando la specificità delle annotazioni permette l’imputazione dei singoli fatti gestori e la verifica dell’ammissibilità delle spese rispetto alla destinazione del budget. Il giudice contabile conserva il potere di rilevare le irregolarità formali, ma non può pervenirne alla condanna in mancanza di danno erariale.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale n. 65578, depositato il 7 maggio 2020 e reso da tre agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo della U.O. Forestale Padova-Rovigo per l’esercizio 2016, dell’importo complessivo di euro 2.570.000,00. Il deposito è avvenuto in ottemperanza alla sentenza-ordinanza della stessa Sezione n. 37 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30878 del registro di segreteria.
La relazione di irregolarità n. 229 del 5 maggio 2025 del Magistrato istruttore aveva rimesso al Collegio la valutazione di taluni profili, segnalando la mancata compilazione di conti separati per le diverse gestioni e l’assenza del verbale di passaggio delle consegne tra l’agente cessante e quello subentrante, pur in assenza di ammanchi. All’udienza del 10 dicembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del budget operativo, istituto dell’ordinamento contabile regionale di cui all’art. 49 della L.R. n. 39/2001, che attribuisce a un dirigente la titolarità di parte dello stanziamento di un capitolo di spesa per l’emissione diretta di ordinativi di pagamento. La relativa programmazione era stata definita con la DGR n. 431 del 7 aprile 2016, che aveva individuato gli interventi e assegnato gli stanziamenti, specificando la destinazione delle somme.
Il conto in esame riguarda due ordini di accreditamento, il n. 21 finalizzato all’acquisto di manodopera e il n. 22 destinato a forniture di beni e servizi, separazione impressa con decreto dirigenziale. Nel periodo di gestione dell’agente principale cessante sono state poste in essere numerose operazioni anche da parte dei sostituti, circostanza che — osserva la Corte — avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, al fine dell’esatta individuazione delle responsabilità.
Quanto al mancato verbale di passaggio delle consegne, il Collegio afferma che la documentazione allegata non può ritenersi, sotto il profilo contenutistico, equivalente o sostitutiva del verbale, sottoscritto in contraddittorio tra gli agenti e alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione. Tuttavia lo scopo della formalità, cioè la puntuale separazione delle responsabilità tra gli agenti succedutisi, può ritenersi ugualmente raggiunto in considerazione del livello di analiticità dei documenti, che consentono di individuare, per ciascuna operazione, l’agente che l’ha posta in essere, in coerenza con l’art. 612 R.D. n. 827/1924.
Sul secondo profilo, il Collegio dà atto che l’articolazione per sezioni ha consentito di verificare la tipologia delle spese, tutte in linea con la destinazione del budget, seppure in mancanza di annotazioni che le colleghino al singolo progetto. Le spese, inoltre, sono state oggetto di un duplice controllo di regolarità, contabile e amministrativa, senza rilievo. Quanto ai contributi previdenziali riferiti a trimestri dell’esercizio precedente, trattandosi di spesa obbligatoria, l’irregolarità rilevata non è ostativa all’approvazione del conto.
In conclusione, pur con i rilievi esposti, la gestione è considerata sostanzialmente regolare e, in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare con discarico degli agenti. In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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