Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 328 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. consente al convenuto in primo grado, previo parere concorde della Procura regionale, di definire il giudizio di responsabilità amministrativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Il giudice è chiamato a verificare, con cognizione allo stato degli atti, le condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. Il versamento integrale del quantum debeatur determinato con il decreto di ammissione preclude ogni ulteriore pretesa e impone la declaratoria che nulla è più dovuto dal convenuto in relazione alla fattispecie dedotta. Le spese di giudizio restano a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio un ufficiale, nella qualità di Comandante del Reparto Supporti Generali del Comando Logistico Sud di Napoli nel periodo ottobre 2009/ottobre 2010, unitamente ad altri militari. Si contestava la corresponsione irregolare del compenso forfettario di impiego, in violazione dell’art. 3 della legge n. 86/2001 e della disciplina di settore, con un danno erariale complessivo di euro 35.350,56 a titolo di colpa grave.
Nel corso del giudizio il convenuto ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. per un importo pari al 30% della pretesa attorea. La Procura ha espresso parere favorevole, escludendo un doloso arricchimento. La Sezione ha accolto la richiesta con decreto, determinando la somma dovuta e tenendo conto dei versamenti già effettuati in seguito a un’indagine amministrativo-contabile interna e delle trattenute mensili operate dal Ministero della Difesa.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione riguarda la definizione del giudizio di responsabilità mediante il rito abbreviato introdotto dall’art. 130, comma 8, c.g.c.. Il Collegio ne ricostruisce la funzione, individuandola nella deflazione della giurisdizione contabile e nell’obiettivo di garantire all’erario l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie.
Il meccanismo consente al convenuto in primo grado di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso il pagamento di una somma non superiore alla metà di quanto richiesto in citazione, previa acquisizione del parere concorde della Procura. Il giudice non è chiamato a un accertamento pieno della responsabilità, ma a una cognizione allo stato degli atti, limitata alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e della congruità della somma proposta.
Nel valutare la congruità, la Sezione richiama il criterio della gravità della condotta e dell’entità del danno, avvalendosi del precedente della Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018, che aveva già delineato i confini di questo giudizio premiale. Ne deriva che il sindacato del giudice contabile resta circoscritto agli elementi espressamente indicati dalla norma, senza estendersi al merito della pretesa risarcitoria.
Nella specie, la Sezione accerta la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione del rito e rileva come siano state regolarmente versate le somme determinate con il decreto di ammissione. Il completo adempimento dell’obbligo così definito determina la declaratoria che nulla è più dovuto dal convenuto in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta.
Sul piano delle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale e ne dispone la condanna a carico del convenuto, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza.
Nota della Redazione
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