Responsabilità erariale per peculato: dolo e quantum rideterminato in appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 150 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna per peculato, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato, ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 651, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). Resta invece autonomo l’apprezzamento del giudice contabile sul nesso causale, sull’elemento soggettivo e sulla quantificazione del danno erariale. Il potere riduttivo non è esercitabile quando la responsabilità sia connotata da dolo. Nel concorso di più soggetti, la responsabilità dolosa di chi ha conseguito un illecito arricchimento ha natura principale e non si riduce per il concorso della colpa grave di terzi non evocati in giudizio.
Il Fatto
Un funzionario amministrativo, con incarico di responsabile dell’ufficio accettazione-cassa di un presidio ospedaliero, è stato condannato in primo grado dalla Corte dei conti, Sezione regionale, al risarcimento di € 76.000,00 in favore dell’azienda sanitaria: € 60.000,00 per appropriazione di risorse pubbliche e € 16.000,00 per danno da disservizio. La vicenda trae origine da ammanchi di cassa nella fatturazione dei ticket per prelievi ematici effettuati presso punti territoriali.
In sede penale l’appellante era stato condannato, con rito abbreviato, per peculato continuato, condanna divenuta definitiva. Nel giudizio erariale la Procura aveva contestato un danno complessivo di importo superiore, fondandosi sugli accertamenti della polizia tributaria. Il funzionario ha impugnato la sentenza contabile lamentando la prescrizione dell’azione per il danno da disservizio, la mancata chiamata in causa di presunti corresponsabili, l’erronea quantificazione di entrambe le voci di danno e il mancato esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità dell’appello, incentrate sul deposito del gravame e sulla relazione di notificazione. Rileva che le formalità sono state rispettate: la notifica si è perfezionata per il notificante con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di consegna, in applicazione del principio di scissione degli effetti e dell’art. 180 cod. giust. cont. La mancanza materiale della relazione di notificazione non integra l’inesistenza dell’atto, ma al più una nullità sanabile.
Nel merito, il Collegio conferma l’efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna ex art. 651 cod. proc. pen., che copre la condotta, l’evento, il nesso causale e l’attribuzione soggettiva del fatto. La documentazione conferma un sistema di fatturazione “a richiesta”, adottato per occultare gli ammanchi, con conseguente dolo dell’appellante. Le eventuali responsabilità gravemente colpose di altri funzionari non incidono sulla posizione di chi ha agito dolosamente: la responsabilità dolosa ha natura principale, quella per colpa grave sussidiaria, con applicazione del beneficium excussionis.
Quanto alla prescrizione del danno da disservizio, la Corte osserva che il dies a quo non coincide con la scoperta del peculato, ma con la cessazione della causa generatrice del pregiudizio. L’attività della commissione interna, necessaria alla quantificazione degli ammanchi, è proseguita fino al 4 dicembre 2013, sicché l’invito a dedurre del luglio 2018 è tempestivo.
Sul quantum, il Collegio riforma la decisione: la ricostruzione probatoria non è pienamente attendibile per eccesso o difetto di alcune postazioni, e la caotica gestione contabile non consente un convincimento certo sull’esatto ammanco addebitabile al meccanismo appropriativo. Il danno diretto è quindi rideterminato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. in € 40.000,00; il danno da disservizio, riferibile anche ad altre vicende, in € 10.000,00. Il potere riduttivo è escluso, trattandosi di illecito doloso.
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Nota della Redazione
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