Giudizio ad istanza di parte e legittimazione esclusiva del P.M. contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 6 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione esclusiva all’azione di responsabilità amministrativa spetta al Pubblico Ministero contabile, quale organo che agisce a tutela di un interesse generale e indifferenziato alla corretta gestione delle risorse pubbliche. Ne deriva che l’ente impositore, che si ritenga danneggiato dalla mancata riscossione dei crediti affidati al concessionario, non può far valere la pretesa risarcitoria attraverso il giudizio ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), cod. giust. cont., nonostante l’ampiezza della clausola residuale ivi contenuta. Rimane ammissibile il ricorso ad istanza di parte che resti confinato nel rapporto di dare-avere tra concessionario ed ente impositore, purché non involga in via diretta ed immediata profili risarcitori. La domanda di contenuto essenzialmente risarcitorio, fondata su condotte tenute nella fase di riscossione, va proposta dal titolare esclusivo dell’azione e non dall’amministrazione danneggiata.
Il Fatto
Il Comune appellante aveva affidato al concessionario della riscossione i ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Secondo la tesi dell’ente, il concessionario avrebbe omesso di notificare le cartelle esattoriali e i successivi atti interruttivi della prescrizione, o comunque di darne prova, determinando la prescrizione dei crediti.
L’ammontare del danno era stato accertato da vari giudici di pace con sentenze passate in giudicato. Il Comune aveva quindi promosso dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto un giudizio ad istanza di parte, ai sensi dell’art. 172 cod. giust. cont., chiedendo la condanna del concessionario al ristoro del pregiudizio subito. Il primo giudice aveva affermato la giurisdizione contabile, ma aveva dichiarato inammissibile il giudizio per difetto di legittimazione attiva. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata indicazione del capo di sentenza da revocare. Il Collegio ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui il carattere devolutivo pieno del gravame consente di ricavare le ragioni di censura, seppur per implicito, dal complesso dell’atto.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la portata dell’art. 172, lett. d), cod. giust. cont., che si pone in continuità con l’art. 58 del R.D. n. 1038/1933. La norma configura una categoria atipica e residuale di giudizi ad istanza di parte, attivabile per controversie che, pur attenendo alla materia della contabilità pubblica, non trovano fondamento nel giudizio di conto né in quello di responsabilità. Tale strumento è stato valorizzato come norma di chiusura del sistema delle tutele.
Il limite, però, è netto. La Corte ha richiamato il proprio indirizzo secondo cui l’azione ad istanza di parte è ammissibile solo se il petitum origina dal rapporto di dare-avere tra concessionario ed ente impositore e resta all’interno di quel rapporto, senza involgere profili risarcitori. Nel caso concreto, la richiesta del Comune era di contenuto essenzialmente risarcitorio, basata su condotte tenute dal concessionario nella fase di riscossione.
La Sezione ha quindi ribadito che la tutela risarcitoria nel settore pubblico è incentrata sulla figura del P.M. contabile, titolare esclusivo dell’azione. Spetta a lui aprire il fascicolo istruttorio, svolgere le indagini, disporre l’archiviazione o esercitare l’azione, previa la fase preprocessuale garantita dall’invito a dedurre. L’amministrazione danneggiata può solo presentare la denuncia di danno o intervenire a sostegno delle ragioni del requirente.
Il giudizio ad istanza di parte, ha concluso la Corte, non può sostituire o affiancare l’ordinario giudizio di responsabilità, perché ne eluderebbe le garanzie difensive poste a tutela del presunto responsabile, in coerenza con l’art. 111 Cost. L’appello è stato pertanto respinto e l’inammissibilità del ricorso introduttivo confermata, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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