Discarico del contabile che ha versato le irregolarità e condanna alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 338 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’agente contabile, di un importo esattamente corrispondente alla somma delle irregolarità rilevate consente l’applicazione dell’art. 149, secondo comma, c.g.c., che impone al Collegio, una volta riconosciuto che i conti furono saldati, di pronunciare il discarico dell’agente e dichiarare chiuso il giudizio per cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio di conto non esonera tuttavia il giudice dalla statuizione sulle spese quando si sia superata l’ipotesi della diretta estinzione su conforme proposta del relatore e si sia celebrata l’udienza collegiale di cui all’art. 147 c.g.c.: in tale sede si realizza l’effettivo contraddittorio e il provvedimento definitorio deve recare la regolazione degli oneri. Trova allora applicazione il generale dettato dell’art. 31 c.g.c., con esclusione del solo secondo comma, integrato dal rinvio esterno dell’art. 7 c.g.c. al codice di rito; le spese si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale, avendo il contabile reso necessaria, per il mancato deposito del conto, la celebrazione del processo.
Il Fatto
Un agente contabile, incaricato della gestione del fondo per piccole spese di un dipartimento universitario per l’esercizio finanziario 2020, depositava il rendiconto sul modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996. Il conto non esponeva alcuna movimentazione di spesa, limitandosi a indicare l’anticipazione ricevuta a inizio anno e la restituzione, di pari importo, a fine esercizio.
La Sezione richiedeva all’Ateneo la documentazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. e i regolamenti sulle spese economali. Dall’istruttoria emergeva che, contrariamente a quanto dichiarato, vi erano state venti movimentazioni di spesa, non annotate nemmeno nel registro di cassa, per un importo complessivo di euro 619,67, poi reintegrato all’economo. Il magistrato designato sollevava rilievi e chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto. Nelle more del giudizio il contabile, pur contestando gli addebiti, versava la somma e trasmetteva la quietanza dell’Università.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 149, secondo comma, c.g.c., che prevede il discarico dell’agente quando i conti risultino saldati. Il versamento effettuato dal contabile corrisponde esattamente alla somma delle irregolarità rilevate: ne deriva il discarico da ogni addebito e la chiusura del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
La Corte affronta poi la questione della regolazione delle spese per la fase contenziosa apertasi con la fissazione dell’udienza pubblica. Richiamando un proprio orientamento, si afferma che la natura processuale, pur sui generis, del giudizio di conto rende doverosa la statuizione sugli oneri. Se nell’ipotesi dell’art. 146 c.g.c. o in quella di estinzione ex art. 150 c.g.c. difetta la contrapposizione tra tesi e antitesi che giustifica la pronuncia, diversamente deve dirsi quando si celebra l’udienza di discussione ai sensi degli artt. 147-148 c.g.c.
In tale sede, osserva il Collegio, si applicano tutti i principi della giurisdizione contenziosa: superando l’antica fictio della costituzione del contabile sin dal deposito del conto, pur riprodotta dall’art. 140, comma 3, c.g.c., si invera l’effettivo contraddittorio e trovano soluzione le questioni poste dal relatore e le opposte domande. Ne consegue, come indefettibile corollario, che il provvedimento definitorio debba recare la statuizione sulle spese.
Trova dunque applicazione il generale dettato dell’art. 31 c.g.c., con la sola esclusione del secondo comma, mentre l’art. 7 c.g.c. integra la disciplina processuale contabile anche attraverso gli orientamenti attuativi degli artt. 91 ss. c.p.c. Avendo il contabile reso necessaria, per il mancato deposito del conto, la celebrazione del processo, le spese di giustizia si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso concreto, considerato il versamento effettuato nelle more della trattazione, il Collegio addebita al contabile le spese di giustizia maturate, liquidate con nota a margine dell’atto. Il dispositivo discarica quindi l’agente da ogni addebito sul conto e dichiara chiuso il giudizio, con condanna del medesimo al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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