Perequazione pensioni 2011 e blocco tra 2011 e 2012 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 339 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La perequazione automatica delle pensioni relativa all’anno 2011 si riferisce agli incrementi maturati tra il mese di dicembre 2010 e il mese di gennaio 2011, e non al passaggio tra il 2011 e il 2012. Il blocco della perequazione introdotto dall’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011 opera sul passaggio tra il 2011 e il 2012, sicchè è infondata la pretesa di una perequazione integrale parametrata al biennio 2011-2012. Il decreto-legge n. 65/2015, adottato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, disciplina la rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 nelle percentuali ivi indicate. Il riconoscimento documentato degli importi perequativi dovuti a titolo di conguaglio esclude la residua pretesa del pensionato.

Il Fatto

La ricorrente, pensionata INPS ex INPDAP, chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla perequazione automatica della pensione per l’anno 2011, da corrispondere dall’1.01.2012, in applicazione dell’art. 34 della legge n. 448/1998 e dell’art. 69 della legge n. 388/2000. Sosteneva che i decreti ministeriali del 18.01.2012 e del 16.11.2012 avevano fissato la variazione per il calcolo in misura pari al 2,7 per cento, con un aumento lordo mensile di euro 58,11.

L’INPS aveva invece corrisposto la perequazione 2011 solo alle pensioni fino a tre volte il minimo, riconoscendo poi alla ricorrente, nell’agosto 2015, un aumento complessivo di euro 5,12 in applicazione del decreto-legge n. 65/2015. Di qui il ricorso, con richiesta di condanna al pagamento degli arretrati dal 2012 al 2019 e delle mensilità successive.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha respinto il ricorso muovendo da un rilievo interpretativo decisivo: le modalità di computo della perequazione relativa all’anno 2011 si riferiscono agli incrementi spettanti e intercorsi tra dicembre 2010 e gennaio 2011, come affermato dalla giurisprudenza d’appello della Corte dei conti (Sez. I App. n. 134/2024, n. 256/2020, n. 257/2020, n. 259/2020). La tesi della ricorrente, che agganciava la perequazione 2011 al passaggio tra dicembre 2011 e gennaio 2012, è stata quindi giudicata erronea.

L’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011, nella sua previsione originaria, limitava la perequazione integrale, nel passaggio tra il 2011 e il 2012, ai trattamenti inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, escludendo il meccanismo per le pensioni di importo superiore. La Corte costituzionale n. 70/2015 ha dichiarato illegittima tale disposizione nella parte in cui riconosceva la rivalutazione automatica nei soli limiti suddetti, e il successivo decreto-legge n. 65/2015 ha rideterminato la rivalutazione per gli anni 2012 e 2013, nella misura del 20 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il minimo INPS.

La Corte ha espressamente preso le distanze dall’orientamento che escludeva qualsiasi blocco per il 2011 (Sez. giur. Campania n. 394/2023), ritenendo che la normativa di riferimento operi sul biennio 2012-2013. Ha poi valorizzato il cedolino di pensione dell’agosto 2015, prodotto dall’INPS, dal quale risultano l’incremento di euro 5,12 conseguente all’operare della sentenza n. 70/2015 e del decreto-legge n. 65/2015, gli arretrati dell’anno corrente pari a euro 35,84 e gli arretrati degli anni precedenti pari a euro 556,82.

Quanto al passaggio tra dicembre 2010 e gennaio 2011, l’Istituto ha dimostrato di avere corrisposto sia l’aumento provvisorio dell’1,4 per cento sia quello definitivo dell’1,6 per cento, senza contestazioni di controparte. La documentazione prodotta ha quindi dato evidenza della regolare e integrale soddisfazione della pretesa, con conseguente infondatezza del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione delle perduranti incertezze giurisprudenziali e della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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