Discarico del contabile per pagamento delle somme e condanna alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 337 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento da parte dell’agente contabile di un importo esattamente corrispondente alla somma delle irregolarità rilevate consente l’applicazione dell’art. 149, comma 2, c.g.c. e impone il discarico dell’agente da ogni addebito, con chiusura del giudizio di conto per cessazione della materia del contendere. Il giudizio di conto che superi l’ipotesi di diretta estinzione su conforme proposta del relatore ed acceda alla fissazione dell’udienza collegiale ex art. 147 c.g.c. è soggetto alla statuizione sulle spese, perché in tale sede si realizza l’effettivo contraddittorio tra le parti. Trova applicazione l’art. 31 c.g.c., con esclusione del secondo comma, integrato dal rinvio esterno dell’art. 7 c.g.c. al codice di rito civile. Le spese di giustizia seguono il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il contabile depositava il rendiconto della gestione, per l’esercizio finanziario 2020, del fondo per piccole spese di un dipartimento universitario. Il conto, redatto sul modello dedicato alla rendicontazione dell’economo, non riportava movimentazioni di spesa ma la sola anticipazione ricevuta a inizio anno e la restituzione di pari importo a fine esercizio.

A seguito di nota istruttoria, l’Ateneo trasmetteva la documentazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., dalla quale emergeva che, in senso contrario a quanto indicato in conto, vi erano state diciassette movimentazioni di spesa, non annotate nemmeno nel registro di cassa. Il magistrato assegnatario sollevava rilievi sulla procedibilità e sulla regolarità del conto, chiedendone l’irregolarità con condanna del contabile o, in alternativa, l’improcedibilità o l’inammissibilità. Il P.M. concludeva in conformità. Nelle more, il contabile versava la somma oggetto di addebito, depositando la relativa quietanza.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che il contabile ha versato un importo esattamente corrispondente alla somma delle irregolarità rilevate. Ricorre, pertanto, l’ipotesi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., che prevede il discarico dell’agente quando il Collegio riconosce che i conti furono saldati. Ne deriva il discarico da ogni addebito e la chiusura del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La definizione del giudizio pone la questione della regolazione delle spese per la fase contenziosa successiva alla fissazione dell’udienza pubblica. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la natura processuale, pur sui generis, del giudizio di conto rende doverosa la statuizione sulle spese. Se nell’ipotesi dell’art. 146 c.g.c., o in quella di estinzione ex art. 150 c.g.c., difetta quella contrapposizione che giustifica la pronuncia, diversamente deve dirsi quando si accede alla fissazione dell’udienza di discussione ex artt. 147-148 c.g.c., dove si applicano tutti i principi della giurisdizione contenziosa.

Il provvedimento definitorio deve dunque recare la statuizione sulle spese. Trova applicazione l’art. 31 c.g.c., con la sola esclusione del secondo comma, relativo ai giudizi di responsabilità. L’art. 7 c.g.c., che contempla il rinvio esterno al codice di rito civile, integra la disciplina processuale contabile anche attraverso gli orientamenti giurisprudenziali che hanno dato attuazione ai singoli disposti processualcivilistici, nella specie gli artt. 91 ss. c.p.c. Il richiamo è al principio di causalità, in forza del quale, avendo il contabile reso necessaria la celebrazione del processo a cagione del mancato deposito del conto, le spese si liquidano secondo il criterio della soccombenza virtuale, come affermato da Cass. civ., sez. I, n. 21823 del 2021 e da Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 104 del 2022.

Il Collegio ritiene che la decisione sulle spese sia dovuta ogniqualvolta il giudizio di conto, superata l’ipotesi della diretta estinzione su conforme proposta del relatore senza fissazione dell’udienza, venga trattato con celebrazione di apposita udienza collegiale ex art. 147 c.g.c. È questa l’unica sede dove, superando l’antica fictio della costituzione del contabile sin dal deposito del conto, pur riprodotta dall’art. 140, comma 3, c.g.c., si realizza l’effettivo contraddittorio e trovano soluzione le questioni poste dal magistrato relatore e le opposte domande. Nel caso concreto, considerato il versamento effettuato nelle more, le spese di giustizia sono addebitate al contabile e liquidate con nota a margine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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