Riscatto delle maggiorazioni di servizio militare oltre il limite dei cinque anni (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 5 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto delle maggiorazioni di servizio previste dall’art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997, lo spartiacque temporale per attribuire la supervalutazione anche oltre il limite massimo dei cinque anni è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio sia già stato svolto alla data del 31.12.1997. Il servizio prestato entro tale data resta definitivamente maturato e acquisito alla posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo. Ne consegue il diritto al riscatto oneroso delle maggiorazioni per i servizi lavorativi prestati entro l’anno 1995 e, ove per effetto del riscatto siano raggiunti 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del sistema interamente retributivo con riferimento all’anzianità maturata al 31.12.2011.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa in qualità di primo luogotenente dell’Aeronautica Militare e collocato in pensione, ha presentato all’INPS una domanda di riscatto oneroso ai fini pensionistici del servizio militare volontario prestato entro l’anno 1995. L’istanza mirava a ottenere gli aumenti dei periodi di servizio, entro il limite massimo di cinque anni, previsti dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 165/1997.
L’Istituto previdenziale ha respinto la richiesta, rilevando che alla data della domanda il ricorrente aveva già maturato un periodo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni chieste a riscatto. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto al riscatto e alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, avendo superato il limite minimo di diciotto anni di anzianità maturata entro il 1995.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione sistematica del quadro normativo. L’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 165/1997 consente di riscattare, ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio, il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, secondo quanto indicato nella rubrica della stessa disposizione. Il successivo art. 7, comma 3, nel contesto delle disposizioni transitorie, stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto (31.12.1997), sono riconosciuti validi ai fini pensionistici.
Da qui il principio già affermato dalla Sezione in sede di scrutinio di analoga domanda: lo spartiacque temporale per attribuire la supervalutazione oltre il limite dei cinque anni è rappresentato unicamente dall’essere il periodo di servizio già svolto alla data del 31.12.1997, quindi definitivamente maturato e acquisito alla posizione contributiva dell’interessato, a prescindere dalla data di presentazione della domanda. Il Collegio richiama sul punto la sentenza n. 249/2019 della Sezione piemontese e la sent. n. 347/2020 della stessa Sezione pugliese.
Applicando tale esegesi, il ricorrente aveva maturato il diritto alla supervalutazione anche oltre il limite dei cinque anni, virtualmente consolidato nella sua sfera giuridica in forza delle disposizioni transitorie. Il servizio volontario prestato nell’Arma Aeronautica gli ha consentito di maturare un periodo complessivo riscattabile a titolo oneroso ex art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997.
Quanto alla domanda di ricalcolo, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Centrali (Sezione II Centrale n. 92/2022): riconosciuto il diritto alla maggiorazione e al conseguente riscatto di servizio militare reso, va riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, con contribuzione maturata sino al 31 dicembre 2011 ex art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011, avendo l’interessato raggiunto diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Completato il procedimento amministrativo di riscatto a seguito del pagamento dell’onere, l’INPS dovrà rideterminare il trattamento pensionistico e corrispondere gli arretrati, liquidando l’importo più favorevole tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 150 disp. att. c.p.c., secondo il cumulo parziale affermato dalle SS.RR. n. 10/2002/QM. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Istituto alle spese di causa.
Nota della Redazione
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