Reddito di cittadinanza è sussidio: difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 421 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni, integra un mero sussidio pubblico a finalità solidaristico-assistenziale, e non un contributo di scopo. Al beneficiario non è imposta alcuna attività gestoria di risorse pubbliche né alcun vincolo funzionale di destinazione, con la conseguenza che difetta il rapporto di servizio tra percettore ed Ente erogante. Le controversie sull’indebita percezione del beneficio sfuggono pertanto alla giurisdizione della Corte dei conti e rientrano in quella del giudice ordinario, innanzi al quale la causa va riassunta ai sensi dell’art. 17 c.g.c..
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania evocava in giudizio la beneficiaria del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di euro 31.449,56, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito muoveva da un’informativa della Guardia di Finanza del 17.11.2023: nelle domande presentate nel 2019 e nel 2021 la convenuta aveva omesso di dichiarare la situazione detentiva del coniuge, gravato da precedenti penali e condannato per reati in materia di stupefacenti.
Secondo l’attore pubblico, la falsa rappresentazione della realtà, in violazione degli obblighi dichiarativi, aveva consentito di ottenere un beneficio superiore a quello spettante in base alla scala di equivalenza, con conseguente obbligo di restituzione dell’intero importo. L’elemento soggettivo era declinato in termini di dolo. La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte per carenza di rapporto di servizio, chiedendo in subordine il rigetto nel merito e l’applicazione del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, muovendo dallo scrutinio sulla sussistenza del rapporto di servizio quale presupposto dell’azione di responsabilità. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 3899/2004, 22513/2006, 14825/2008, 26806/2009, 5019/2010, 3165/2011 e 473/2015, che ravvisa tale rapporto nelle ipotesi di attività gestoria vincolata di denaro pubblico, ove l’extraneus sia inserito funzionalmente nell’iter procedimentale per il perseguimento di una finalità di interesse generale.
Da ciò la Corte desume i tre requisiti del contributo di scopo: provenienza pubblica delle risorse; vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente. Solo la loro contestuale presenza radica la giurisdizione contabile (Sezioni Unite n. 21297/2017). Da tali figure vanno tenuti distinti i meri sussidi, erogazioni solidaristico-assistenziali che non implicano alcuna gestione di denaro pubblico e la cui indebita fruizione è recuperabile innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario della Sezione, compendiato nelle sentenze nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789 e 950 del 2021, non appellate, e nelle decisioni nn. 14/2024, 46/2024 e 86/2024, che hanno qualificato il reddito di cittadinanza come misura di solidarietà priva di attività gestoria in capo al percipiente. Da tale opzione il Collegio si discosta dalla pronuncia n. 468/2022 della II Sezione Giurisdizionale di Appello, che aveva invece affermato la giurisdizione contabile valorizzando la finalità di inclusione occupazionale.
La Corte ritiene che il d.l. n. 4/2019, al di là delle affermazioni programmatiche, persegua in modo esclusivo una finalità di sostegno economico e di contrasto alla povertà. I meccanismi di condizionalità e il c.d. patto per il lavoro non hanno avuto riscontro effettivo nella prassi: il percipiente doveva solo rendersi disponibile ad accettare proposte predisposte dall’apparato pubblico, senza alcun facere idoneo a inserirlo funzionalmente nella Pubblica Amministrazione. La finalizzazione all’inserimento lavorativo, pure affermata dalla Corte costituzionale nelle pronunce nn. 126/2021 e 19/2022, è interpretata come mero auspicio di politica legislativa o obiettivo esterno ed eventuale.
Il reddito di cittadinanza è dunque sussidio sic et simpliciter, come confermano l’erogazione anche agli inoccupabili assoluti e l’immobilismo delle figure dei navigator. Il beneficiario è mero destinatario di risorse pubbliche prive di vincolo di destinazione, assistito dall’art. 38 Cost. La vis expansiva della giurisdizione contabile non può estendersi a ogni forma di sindacato sull’uso del denaro pubblico senza violare l’art. 102 Cost. Ne consegue, in via preliminare ed assorbente, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.