Responsabilità contabile del ricevitore del lotto per omesso versamento dei proventi (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 33 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una ricevitoria del lotto che riscuote i proventi del gioco e omette di versarli all’Erario assume la veste di agente contabile e risponde per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti. A radicare la responsabilità è sufficiente la prova dell’ammanco o della mancata restituzione delle somme gestite, spettando all’agente la prova dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. La pendenza di un processo penale sugli stessi fatti non determina la sospensione necessaria del giudizio contabile ex art. 106 c.g.c., mancando una pregiudizialità in senso tecnico. L’accertamento del dolo preclude l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Il Fatto

Con atto di citazione la Procura regionale conveniva in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto per il mancato versamento nelle casse erariali dei proventi del gioco, pari a complessivi € 48.829,64, relativi a quattro settimane contabili. Alla convenuta erano state comminate le sanzioni amministrative di cui all’art. 33, secondo comma, della L. n. 724/1994 e la concessione era stata revocata, con incameramento del deposito cauzionale di € 16.000,00. Il danno residuo azionato ammontava quindi a € 32.829,64. La Procura contestava la condotta a titolo di dolo e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in favore dell’amministrazione danneggiata.

La convenuta si costituiva chiedendo, in via preliminare, la sospensione del procedimento per la pendenza di un processo penale davanti al Tribunale di Lagonegro sugli stessi fatti; in via principale, l’ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.; in via subordinata, la riduzione dell’addebito. Con decreto n. 1/2024 l’istanza di rito abbreviato veniva dichiarata inammissibile, con fissazione dell’udienza di prosecuzione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio esclude i presupposti per la sospensione ex art. 106 c.g.c. La giurisprudenza delle Sezioni Riunite, sin dalle ordinanze n. 3/2012 e n. 2/2013, è costante nell’affermare che la pendenza di un processo penale sugli stessi fatti, e la parziale o totale comunanza del materiale probatorio, non consentono la sospensione necessaria per assenza di pregiudizialità in senso tecnico. La norma richiede che la previa definizione di un’altra controversia costituisca il necessario antecedente da cui dipende la decisione della causa pregiudicata, con accertamento richiesto con efficacia di giudicato. Nei rapporti tra processo penale e processo contabile vige una reciproca indipendenza delle modalità di accertamento della verità giudiziale, sicché non assume rilievo la sovrapponibilità dei fatti né la contestazione del dolo in sede penale (cfr. SS.RR. n. 1/2017; SS.RR. n. 8/2015).

Nel merito, la pretesa risarcitoria è fondata. Risulta violato l’art. 30 del D.P.R. n. 303/1990, che impone ai raccoglitori di versare al concessionario il saldo a proprio debito entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione. La convenuta, nell’attività di gestione della ricevitoria, ha svolto funzioni implicanti il maneggio di denaro pubblico e ha assunto la veste di agente contabile, con la conseguenza che è sufficiente la prova dell’ammanco o della mancata restituzione dei beni avuti in gestione, mentre incombe sull’agente la prova dell’impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore.

Dalla documentazione in atti risulta che la convenuta ha omesso i versamenti relativi alle settimane contabili contestate. L’onere probatorio di parte attorea è pertanto assolto, mentre la convenuta non ha provato la forza maggiore o il caso fortuito né ha fornito spiegazioni delle reiterate condotte illecite. Le plurime violazioni, persistenti nonostante le diffide dell’amministrazione, evidenziano la cosciente e volontaria violazione di norme di legge e integrano il dolo.

Il danno complessivo ammonta a € 32.829,64, pari alla differenza tra le somme non riversate (€ 48.829,64) e il deposito cauzionale incamerato (€ 16.000,00). Al predetto importo si aggiungono gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale, ai sensi dell’art. 343, secondo comma, della L. n. 724/1994, decorrenti dalla scadenza di ciascun obbligo di versamento fino al soddisfo. L’imputazione del danno a titolo di dolo impedisce l’esercizio del potere riduttivo da parte del Collegio, come da costante giurisprudenza contabile. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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