Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nella riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 41 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, quando l’ente previdenziale abbia riliquidato il trattamento in conformità all’orientamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti e il ricorrente, all’udienza, rinunci alla parte eccedente della domanda, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta modifica della situazione sostanziale, ad opera dell’amministrazione, elide l’interesse alla pronuncia e determina la cessazione del giudizio. La compensazione delle spese è giustificata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., dalla presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali al momento della proposizione del ricorso e dal consequenziale deferimento della questione alle Sezioni riunite.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo dell’Arma dei Carabinieri, cessava dal servizio con decorrenza del 25.10.2016 e diritto al trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità di diciassette anni e otto mesi. La pensione era liquidata senza l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione con applicazione pro-quota dell’aliquota dell’art. 54 nella parte retributiva, ovvero, secondo la formulazione delle Sezioni riunite, con l’aliquota annua del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, in luogo di quella applicata dall’INPS ex art. 44 del medesimo d.P.R., con condanna dell’ente al pagamento delle differenze, interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Nel giudizio andava accertata l’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi del ricorrente, che non cessava dal servizio con un’anzianità compresa tra i quindici e i venti anni e la cui pensione era calcolata con il sistema misto. L’INPS, costituendosi, invocava la cessazione della materia del contendere, assumendo di aver riliquidato il trattamento e pagato quanto spettante sulla scorta della pronuncia delle SS.RR. n. 1/2021.

Alla richiesta aderiva anche il difensore del ricorrente all’udienza del 24 gennaio 2024. La Corte ha precisato che la domanda iniziale, fondata sull’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, avrebbe comportato l’applicazione dell’aliquota del 2,93% per ciascun anno in quota retributiva. La riliquidazione operata dall’INPS, conforme all’orientamento delle Sezioni riunite, è invece avvenuta con l’applicazione dell’aliquota del 2,44%.

Il ricorrente, sempre nella medesima udienza, ha rinunciato alla parte eccedente della domanda. Su tali basi il giudice ha ritenuto che nel giudizio si fosse determinata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia per effetto della sopravvenuta riliquidazione e del pagamento.

Sul regime delle spese, il giudice ha applicato l’art. 31, comma 3, c.g.c., rilevando la presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione dell’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al momento della proposizione del ricorso e il consequenziale deferimento della stessa alle Sezioni riunite. Ha pertanto ravvisato giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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