Nessun risarcimento per il concessionario se il ruolo è stato annullato automaticamente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 452 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il factum principis costituito dall’annullamento automatico dell’iscrizione a ruolo, disposto dall’art. 4 del D.L. n. 119/2018 per i debiti di importo inferiore a mille euro, interrompe il nesso di causalità tra la condotta del concessionario della riscossione e il danno patrimoniale lamentato dal creditore. La sopravvenienza di tale fatto, rispetto all’epoca dell’affidamento del ruolo, impedisce di imputare al concessionario la definitiva dispersione del credito. Il danno all’immagine di cui al comma 7 dell’art. 51 c.g.c. presuppone una sentenza di condanna per un delitto commesso nei confronti di una pubblica amministrazione: in sua assenza la pretesa va rigettata, senza necessità di vagliare la legittimazione attiva a rivendicarne il risarcimento.
Il Fatto
Una società esercente il trasporto pubblico locale aveva ottenuto, dinanzi al giudice di pace, l’annullamento della cartella emessa per il credito di 194 euro derivante da una sanzione amministrativa inflitta a un utente sprovvisto di titolo di viaggio. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione perché il concessionario non aveva dimostrato di aver interrotto la prescrizione quinquennale. Proposta poi domanda risarcitoria davanti allo stesso giudice, la società si era vista declinare la giurisdizione in favore della Corte dei conti, sulla scorta di un orientamento delle Sezioni Unite n. 5569/2023.
La società ha quindi riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, chiedendo il ristoro del danno patrimoniale e del danno all’immagine. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l’inammissibilità della riproposizione per difetto di legittimazione attiva, spettando l’azione alla Procura regionale, e deducendo nel merito l’annullamento automatico del ruolo e l’insussistenza del danno. La Procura regionale ha aderito a un precedente della Seconda sezione centrale d’appello, reputando ammissibile la sola domanda di accertamento della dispersione del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’estratto di ruolo allegato dalla società: da esso emerge che il ruolo sotteso alla cartella è stato consegnato al concessionario anteriormente al 31 dicembre 2010. Entro tale data il primo periodo del comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018 sancisce l’annullamento automatico del debito speculare gravante sul destinatario della sanzione.
Questo factum principis — osserva la Sezione — è altresì antecedente rispetto all’anno 2021, in cui fu incardinato il giudizio poi riproposto davanti alla Corte. Ne deriva l’interruzione del nesso di causalità tra la condotta, attiva o omissiva, del concessionario e il danno patrimoniale lamentato. La domanda relativa a tale capitolo è pertanto rigettata.
Quanto al danno all’immagine, la Corte si limita a rilevare che il comma 7 dell’art. 51 c.g.c. ne subordina il riconoscimento all’esistenza di una sentenza di condanna per un delitto commesso ai danni di una pubblica amministrazione. Il difetto di tale presupposto impone il rigetto della pretesa anche per questo capitolo, senza che occorra esaminare la legittimazione attiva a rivendicarlo.
Nonostante il rigetto, la sopravvenienza del factum principis rispetto all’epoca dell’affidamento del ruolo giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La Corte accoglie quindi le eccezioni di merito dell’Agenzia, superando per questa via le questioni preliminari.
Nota della Redazione
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