Giurisdizione contabile e danno da mancata riscossione: rigetto per factum principis (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 451 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per la mancata riscossione di un credito di un ente pubblico, il concessionario non risponde del danno patrimoniale quando il ruolo gli è stato consegnato prima del 31 dicembre 2010 ed è perciò intervenuto l’annullamento automatico del debito per effetto del comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018. In tale ipotesi il factum principis interrompe il nesso di causalità tra la condotta del concessionario e il pregiudizio lamentato. Il danno all’immagine, ai sensi del comma 7 dell’art. 51 c.g.c., presuppone una sentenza di condanna per un delitto commesso nei confronti di una pubblica amministrazione e non può essere riconosciuto in sua assenza. La sopravvenienza del factum principis giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Una società affidataria del trasporto pubblico locale agisce davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, contro l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. La società aveva vantato un credito di 216,90 euro, scaturito da una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta a una persona fisica per aver viaggiato senza titolo valido.

Il giudizio era stato originariamente incardinato davanti al giudice ordinario. La cartella di pagamento era stata annullata dal giudice di pace perché il concessionario non aveva dimostrato l’interruzione della prescrizione. La successiva domanda risarcitoria veniva declinata dal giudice di pace in favore della Corte dei conti, in ossequio a un’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione in caso analogo. La società ha quindi riproposto il giudizio davanti alla Sezione regionale, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l’inammissibilità della riproposizione per carenza di legittimazione attiva e, nel merito, l’operatività dell’annullamento automatico per i crediti sotto la soglia di importo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il rapporto tra la condotta del concessionario della riscossione e il pregiudizio dedotto. Dall’estratto di ruolo allegato all’atto di riassunzione emerge che il ruolo sotteso alla cartella è stato consegnato anteriormente al 31 dicembre 2010. Entro quella data il comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018 sancisce l’annullamento automatico del debito speculare gravante sul destinatario della sanzione.

Il verificarsi di tale factum principis — peraltro antecedente all’anno in cui è stato incardinato il giudizio poi riproposto — interrompe il nesso di causalità tra la condotta, attiva od omissiva, del concessionario e il danno patrimoniale lamentato. La domanda concernente questo capitolo di danno è quindi rigettata.

Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama il comma 7 dell’art. 51 c.g.c., secondo cui esso presuppone una sentenza di condanna per un delitto commesso nei confronti di una pubblica amministrazione. L’assenza di tale presupposto impone il rigetto della pretesa anche per questo capitolo, senza necessità di vagliare la legittimazione attiva a rivendicarne il risarcimento.

Le plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dalla convenuta — legittimazione attiva, inesigibilità ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, tempistiche dell’accertamento e soglia dei crediti inesigibili di cui ai commi 684 e 688 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 — e le argomentazioni sul merito e sul concorso di colpa del creditore risultano assorbite dal rigetto. Nonostante la soccombenza della società attrice, la Corte dispone l’integrale compensazione delle spese di lite, valorizzando la sopravvenienza del factum principis rispetto all’epoca in cui il ruolo fu affidato al concessionario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *