Insussistenza del danno da mancata riscossione per annullamento automatico del ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 448 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il factum principis costituito dall’annullamento automatico dell’iscrizione a ruolo, disposto dal comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018 per i debiti consegnati al concessionario anteriormente al 31 dicembre 2010, interrompe il nesso di causalità tra la condotta, attiva od omissiva, del concessionario della riscossione e il danno patrimoniale lamentato dal creditore per la mancata riscossione. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria per tale capitolo di danno. Quanto al danno all’immagine, il comma 7 dell’art. 51 c.g.c. ne subordina il risarcimento alla sussistenza di una sentenza di condanna per un delitto commesso in danno di una pubblica amministrazione: in assenza di tale presupposto la pretesa va rigettata, senza necessità di vagliare la legittimazione attiva.
Il Fatto
Una società concessionaria del trasporto pubblico locale aveva chiesto il risarcimento del danno derivante dalla mancata riscossione di un proprio credito di modesta entità, scaturito da una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta a un utente. Il credito era confluito in una cartella di pagamento, poi annullata dal giudice di pace su ricorso della destinataria della sanzione, per mancata prova dell’interruzione della prescrizione quinquennale.
Nel successivo giudizio risarcitorio il giudice di pace aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, richiamando un orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione espresso su caso analogo. La società ha quindi riassunto la causa davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, reiterando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine. L’agente della riscossione si è costituito eccependo l’inammissibilità della riproposizione e, nel merito, la sussistenza di cause di esclusione della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il danno patrimoniale. Dall’estratto di ruolo allegato alla riassunzione emerge che il ruolo sotteso alla cartella era stato consegnato al concessionario anteriormente al 31 dicembre 2010, termine entro il quale il primo periodo del comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018 sancisce l’annullamento automatico del debito corrispondente.
Tale factum principis, sopravvenuto rispetto all’epoca dell’affidamento del ruolo e antecedente al giudizio poi riassunto, ha interrotto il nesso di causalità tra la condotta del concessionario e il pregiudizio lamentato. La Corte ne trae il rigetto della domanda relativa a questo capitolo di danno, senza necessità di scrutinare le ulteriori eccezioni.
Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama il comma 7 dell’art. 51 c.g.c., che ne subordina il ristoro all’esistenza di una sentenza di condanna per un delitto commesso in danno di una pubblica amministrazione. L’assenza di tale presupposto impone il rigetto anche di questa pretesa.
La Corte precisa che tale conclusione rende superfluo ogni accertamento sulla legittimazione attiva a rivendicare il risarcimento, questione sulla quale si era incentrata l’eccezione dell’agente della riscossione e l’avviso della Procura regionale. Il profilo resta quindi assorbito.
Infine, nonostante il rigetto, la Corte dispone l’integrale compensazione delle spese di lite, valorizzando la sopravvenienza del factum principis rispetto al momento dell’affidamento del ruolo oggetto di causa.
Nota della Redazione
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