Obbligo di polizza per RUP e direttori esecuzione appalti servizi complessi (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 145 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di appalto di servizi di particolare complessità, il comune è tenuto alla stipulazione di una polizza assicurativa per il rischio di azioni di responsabilità civile verso terzi a favore del RUP e dei direttori di esecuzione anche per importi inferiori a 500.000 euro. La copertura può avere ad oggetto le sole attività tecniche del RUP indicate nell’allegato I.10, come richiamato dall’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, e deve riguardare tutte le prestazioni concretamente richieste al RUP nella singola procedura. Gli enti sono tenuti a dotarsi di un’apposita disciplina attuativa “secondo i rispettivi ordinamenti”. Resta fermo il divieto di assicurare i dipendenti per responsabilità amministrativo-contabile.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune ha formulato, per il tramite del competente Consiglio delle Autonomie Locali, tre quesiti in sede consultiva. L’ente muove dalla premessa che il divieto di assicurare i propri dipendenti per la responsabilità civile verso terzi, previsto dall’art. 3, comma 59, legge n. 244/2007, sarebbe superato dalla disciplina del codice dei contratti pubblici, qualificata come norma speciale.

Il primo quesito chiede se il comune sia tenuto a stipulare una polizza per colpa grave a copertura della responsabilità civile verso terzi di RUP e direttori di esecuzione anche per importi inferiori a 500.000 euro. Il secondo verte sull’ampiezza oggettiva della polizza rispetto alle attività del RUP. Il terzo riguarda la necessità di un’apposita disciplina attuativa degli incentivi tecnici.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara anzitutto ammissibile la richiesta, sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco, e sotto quello oggettivo, attenendo la questione alla materia di contabilità pubblica in accezione dinamica, per l’incidenza della spesa assicurativa sugli equilibri di bilancio.

Nel merito, il Collegio non condivide la premessa del comune. L’art. 3, comma 59, legge n. 244/2007 non enuncia un semplice principio, ma commina una nullità contrattuale tuttora vigente, riferita al contratto con cui un ente pubblico assicuri i propri amministratori per la responsabilità per danni allo Stato o a enti pubblici e per la responsabilità contabile. La fattispecie è diversa da quella in esame, che riguarda dipendenti e responsabilità civile verso terzi.

Passando al primo quesito, la Sezione osserva che l’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 pone gli oneri delle attività tecniche dell’allegato I.10 a carico degli stanziamenti delle singole procedure di lavori, servizi e forniture. Nei servizi e forniture, la nomina di un direttore di esecuzione diverso dal RUP è ammessa per gli appalti di particolare importanza, individuati dall’art. 32 dell’allegato II.14. Per le forniture di importo inferiore a 500.000 euro la nomina è esclusa, con presunzione assoluta di minore complessità. Per gli appalti di servizi di particolare complessità, invece, sussiste l’obbligo assicurativo anche sotto tale soglia, come già affermato con la deliberazione n. 89/2023 della stessa Sezione e confermato dall’art. 58, comma 6, CCNL Funzioni locali e dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 45, che destina “in ogni caso” parte delle risorse agli oneri di assicurazione obbligatoria.

Sul secondo quesito, il Collegio ritiene che la polizza possa coprire le sole attività tecniche del RUP di cui all’allegato I.10 e debba estendersi a tutte le prestazioni concretamente richieste nella singola procedura. Alcune voci dell’allegato si attagliano ai contratti di servizi sotto i 500.000 euro, mentre l’ipotesi va esclusa per le forniture sotto tale soglia.

Sul terzo quesito, la Sezione conferma la necessità di un atto a valenza generale che definisca i criteri di riparto, aggiornando il regolamento comunale in recepimento del nuovo codice. La predeterminazione dei criteri resta condizione essenziale, unitamente alla contrattazione decentrata. Nessuna indicazione può essere data, invece, su pretese priorità di destinazione rispetto alle altre finalità previste dalla norma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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