Conto economale non sottoscritto è irregolarità sanabile e non nullità dell’atto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 453 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’omessa sottoscrizione del conto giudiziale non integra la nullità insanabile dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 44 c.g.c., ma una mera irregolarità, quando l’atto, pur non conforme alle prescrizioni dell’art. 36 c.g.c., consente di individuare con facilità la paternità e non incide né sul rapporto processuale né sulla costituzione in giudizio. La gestione economale si svolge secondo le prescrizioni dell’art. 40 del Regolamento di contabilità dell’Ateneo, che ammette il pagamento diretto di minute spese urgenti e la loro documentazione mediante autocertificazione e scontrini. La mancata approvazione dei rendiconti periodici non è contestabile quando il fondo non sia stato reintegrato nel corso dell’esercizio. Il conto privo di ammanchi è discaricato, con compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

Il Magistrato designato ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto n. 24825 relativo alla gestione del fondo economale di un Dipartimento universitario per l’esercizio finanziario 2021. Nella relazione depositata il 12.3.2024 ha prospettato l’inesistenza del conto per assenza di sottoscrizione, la violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza, il mancato deposito delle relazioni degli organi di revisione interna e dei verbali di verifica di cassa, l’anomalia della procedura di spesa e la mancata approvazione dei rendiconti periodici.

La Procura, aderendo ai rilievi, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del conto o, in subordine, l’irregolarità con condanna dell’agente contabile. Quest’ultimo ha dedotto l’avvenuto invio telematico del conto, la correttezza dell’operato per urgenza e indefettibilità delle spese, la conformità all’art. 40 del Regolamento di Ateneo e l’insussistenza dell’obbligo di rendicontazione periodica, chiedendo il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’assenza di sottoscrizione del conto giudiziale depositato. Considerate le peculiarità del giudizio di conto, la Sezione esclude che ricorra una nullità ai sensi dell’art. 44 c.g.c. e qualifica la fattispecie come mera irregolarità: l’atto, pur non conforme alle regole dell’art. 36 c.g.c., permette di individuare agevolmente la paternità, senza incidere sul rapporto processuale né sulla costituzione in giudizio.

Quanto alla violazione dei principi contabili e all’anomalia della procedura di spesa, la Corte richiama l’art. 40 del Regolamento di contabilità dell’Ateneo, che disciplina il fondo cassa per il pagamento di minute spese idoneamente documentate e prevede l’esonero dall’obbligo di documentazione per le spese singolarmente non superiori a 70 euro, con autocertificazione e scontrino fiscale, entro il limite complessivo di 3.000 euro per esercizio. Dai documenti risulta che il fondo è stato aperto con mandato e chiuso con reversale, con spese complessive pari a 515,84 euro, tutte documentate nel registro delle piccole spese, sottoscritto e corredato di autocertificazioni e scontrini.

Gli acquisti sono pertanto compatibili con le prescrizioni regolamentari e la procedura di spesa è rispettata, trattandosi di spese di ridotta entità e urgenti, per le quali la spesa economale ha inizio con il pagamento diretto da parte dell’agente contabile. La Corte rileva tuttavia una confusione nella compilazione del Modello 23, che deve indicare con precisione anticipazioni, rimborsi, mandati, versamenti in tesoreria e importi, con sottoscrizione dell’economo e del responsabile del servizio finanziario: non è corretto presentare il conto mediante un unico importo onnicomprensivo.

La contestazione sulla mancata approvazione dei rendiconti periodici è superata dall’accertamento che il fondo non è stato reintegrato, con conseguente insussistenza dell’onere di rendicontazione. Quanto al mancato deposito delle relazioni degli organi di revisione e dei verbali di verifica di cassa, la Corte esclude profili di responsabilità dell’agente contabile, poiché l’art. 140 c.g.c. pone l’obbligo a carico del responsabile del procedimento individuato dall’Amministrazione. In definitiva, malgrado i rilievi prospettati, il conto non presenta ammanchi e può essere discaricato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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