Pensione di inabilità e domanda trasmessa tramite l’amministrazione di appartenenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 454 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità dei dipendenti pubblici, prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 e dal d.m. n. 187/1997, è attribuita a domanda dell’interessato, da presentarsi per il tramite dell’ufficio presso cui il dipendente ha prestato l’ultimo servizio, con allegato certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La domanda così trasmessa è idonea a fondare il diritto anche quando l’ente previdenziale non ne reperisca traccia nei propri archivi informatici, non essendo opponibile all’assicurato il difetto di modalità telematiche di inoltro. Presupposto del diritto non è che l’infermità costituisca causa formale della cessazione del rapporto, ma che l’impossibilità di lavorare abbia di fatto cagionato la cessazione del rapporto medesimo.

Il Fatto

La ricorrente, docente di scuola secondaria alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, subiva un grave politrauma da incidente. Sottoposta a visita presso la Commissione Medica di Verifica, veniva dichiarata non idonea permanentemente al servizio in modo assoluto, con verbale che ne attestava l’inidoneità al proficuo lavoro.

Presentava quindi all’Istituto scolastico di appartenenza istanza di pensione di inabilità, allegando certificato medico dell’ASL attestante l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre il dirigente emanava decreto di risoluzione del rapporto per inabilità fisica non dipendente da causa di servizio. Non avendo ottenuto alcun riscontro nonostante reiterate diffide, la ricorrente adiva la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dalla domanda. L’INPS eccepiva l’improponibilità per mancanza di domanda amministrativa e contestava nel merito la sussistenza del requisito sanitario.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile richiama la disciplina di riferimento: l’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 e il decreto ministeriale n. 187/1997 esigono i requisiti contributivi, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e una domanda dell’interessato con documentazione sanitaria rivolta all’amministrazione di appartenenza, cui segue l’accertamento formale dello stato di inabilità. La pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto.

Sull’eccezione di improponibilità, la Corte richiama l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 187/1997, che ammette la presentazione della domanda per il tramite dell’ufficio presso cui il dipendente presta o ha prestato l’ultimo servizio, con allegato certificato medico. La ricorrente si era attenuta a tale modalità, depositando il certificato dell’ASL che attestava l’assoluta e permanente impossibilità lavorativa e una invalidità civile al 100%.

Decisiva è, per la Corte, la condotta dell’INPS, che con nota aveva chiesto urgentissimo riscontro alla propria filiale in ordine all’istanza: circostanza che conferma la conoscenza della domanda e supera l’obiezione difensiva. L’eccezione di improponibilità è pertanto respinta.

Nel merito, il giudice valorizza il decreto di risoluzione del rapporto, che documenta il rapporto di servizio e la sussistenza dei requisiti contributivi: la ricorrente aveva maturato la contribuzione triennale nel quinquennio precedente, come richiesto dalla normativa. Richiamando la giurisprudenza contabile, la Corte ribadisce che la norma non incide sulle modalità della cessazione dal servizio, rilevando non la causa formale ma l’impossibilità di fatto di prestare attività lavorativa.

Il requisito sanitario risulta comprovato dal verbale della Commissione Medica di Verifica, dal certificato dell’ASL e dalla complessiva documentazione clinica in atti. La Corte accoglie quindi il ricorso, riconoscendo il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dal 3.03.2015, data di risoluzione del rapporto, e condanna l’INPS alla liquidazione e al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo la regola dell’assorbimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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