Controlli interni degli enti locali e referto annuale del sindaco (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 29 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174/2012 e dall’art. 33 del decreto legge n. 91/2014, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo di regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. Esso è funzionale a fare dei controlli interni il supporto delle scelte decisionali e programmatiche dell’ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento. In presenza di un sistema di controlli adeguato e privo di gravi criticità, la Sezione si limita a rivolgere all’amministrazione un invito al miglioramento, riservandosi ulteriori verifiche. Resta ferma la possibilità, per le Sezioni giurisdizionali, di irrogare la sanzione pecuniaria a carico degli amministratori in caso di accertata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo interno, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’esame, da parte della Sezione regionale di controllo per il Veneto, del referto che la Provincia di Padova ha trasmesso in data 26 gennaio 2023 sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni relativo all’esercizio 2021. Il referto è stato redatto secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle Autonomie e si inserisce nel sistema di verifiche delineato dalla normativa in materia.
L’ente è tenuto, in quanto Provincia, alla redazione del referto annuale a dimostrazione dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli realizzati. La Sezione ha quindi esaminato la documentazione per verificare l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni e la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 148 del TUEL, dopo le modifiche del 2012 e del 2014, richiede a Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Città Metropolitane e Province un referto annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni. Il referto, strutturato secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo.
La Corte sottolinea la funzione del referto: esso integra il quadro informativo a disposizione della Sezione per l’esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, costituisce strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità emerse dagli organi di controllo interno.
Le finalità del controllo sono richiamate dalla Sezione: verifica dell’adeguatezza funzionale ed effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi; rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio degli effetti delle misure di finanza pubblica; consolidamento dei risultati con quelli degli organismi partecipati.
Per l’anno 2021 la Sezione delle Autonomie ha approvato la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR con le linee guida e il questionario. Lo schema è strutturato in sezioni dedicate alle diverse tipologie di controllo, con l’introduzione di apposite appendici, tra cui quella sul PNRR e sul PIAO. La Sezione rammenta poi che le Sezioni giurisdizionali regionali possono irrogare la sanzione pecuniaria in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo interno.
All’esito dell’istruttoria, la Corte accerta, allo stato degli atti, il difetto di gravi criticità meritevoli di segnalazione. Invita pertanto l’amministrazione provinciale a una sempre più puntuale definizione degli strumenti di programmazione e controllo, in coerenza con gli obiettivi del Piano delle performance, e a tenere costantemente aggiornato il sito web istituzionale. La Sezione si riserva ulteriori controlli e ricorda l’obbligo di pubblicazione della pronuncia ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.
Nota della Redazione
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