Conto giudiziale inammissibile per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 468 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili inventariati e assegnati all’ufficio destinatario per lo svolgimento dell’attività di servizio assume la veste di agente amministrativo per debito di vigilanza, e non quella di agente contabile per debito di custodia, con la conseguenza che è escluso dall’obbligo di resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 74 del r.d. n. 2440/1923. Il debito di custodia presuppone il maneggio di denaro o la gestione di cassa o di magazzino, con presa in carico e scarico dei beni, e non è configurabile né per i beni mobili immessi in uso presso gli uffici né per i beni immobili o considerati tali agli effetti inventariali. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per la Campania è stata chiamata a decidere sul conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2020, dal consegnatario dei beni mobili del Dipartimento di Studi aziendali ed economici di una Università degli Studi. Il conto riguardava beni inventariati e assegnati all’ufficio destinatario, volumi e riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca dipartimentale, nonché beni immobili ai fini inventariali.
Con la Relazione di irregolarità il magistrato relatore aveva chiesto dichiararsi l’improcedibilità o l’inammissibilità e, in subordine, l’irregolarità del conto, rilevando l’insussistenza dell’obbligo di resa per la gestione di beni senza obbligo di custodia. Il consegnatario, costituitosi, aveva concordato sull’insussistenza dell’obbligo, evidenziando comunque la doverosità del deposito in presenza di incertezza interpretativa. La Procura aveva concluso negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario. La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure di agente: il consegnatario per debito di custodia, qualificabile come agente contabile, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo, con la particolarità che solo il primo è tenuto alla resa del conto giudiziale.
Il criterio discretivo è indicato nella natura della gestione. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino, con obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il debito di vigilanza, invece, riguarda il soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori o che gestisce scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso.
La Corte chiarisce che l’obbligo di custodia ricorre quando i beni non sono stati dati in uso ai dipendenti o a terzi, ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto alla loro conservazione. L’obbligo di vigilanza ricorre, invece, ogni qualvolta i beni, previamente inventariati, siano messi in uso mediante materiale consegna agli utilizzatori.
Ne deriva che, per gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi assegnati all’ufficio destinatario, non sussiste l’obbligo di resa del conto. Quanto agli immobili, il concetto stesso di debito di custodia, presupponendo presa in carico e scarico, è incompatibile con la loro gestione, e il conto eventualmente reso è di natura amministrativa e non giudiziale. Analogo ragionamento vale per volumi e riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca, considerati immobili agli effetti inventariali.
Il convenuto, limitatamente ai beni inseriti nel conto, è dunque qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione e senza pronuncia sulle spese in ragione della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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