Obblighi dell’INPS quale istituzione di contatto e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 68 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione a carico di Stato estero, l’INPS, quale istituzione di contatto ai sensi dell’art. 45 del reg. CE 987/2009, è tenuto a istruire la domanda, a promuovere lo scambio di dati e decisioni tra le istituzioni interessate e a trasmettere senza indugio la domanda stessa all’istituzione competente, tenendo informato il richiedente sugli sviluppi dell’istruttoria. L’adempimento intervenuto solo dopo il deposito del ricorso e a distanza di circa un anno dalla diffida integra i presupposti della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di lite, anche in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dall’Inpdap, con nota del 2010, il riconoscimento dei periodi di assicurazione compiuti in Germania per complessivi quattro anni e quattro mesi, ai sensi del regolamento CE 1606/98. Nel febbraio 2022 presentava, tramite patronato, domanda di pensione di vecchiaia a carico di Stato estero in relazione all’attività lavorativa svolta in Germania.

Non seguiva alcuna comunicazione dell’INPS, adito quale istituzione di contatto con diffida notificata nel maggio 2023. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo che l’Istituto fosse dichiarato tenuto e condannato a provvedere all’istruzione della domanda secondo il regolamento CE n. 883/2004 e il regolamento CE n. 987/2009.

La Motivazione della Corte

Costituendosi, l’INPS comunicava che nel marzo 2024 l’istituzione previdenziale tedesca aveva informato l’ufficio italiano di aver liquidato la pensione in favore del ricorrente con decorrenza dal giugno 2022, con pagamento nel mese di aprile 2024. La comunicazione tedesca, acquisita tramite la procedura di scambio tra Stati dell’Unione, era stata prodotta in giudizio.

All’udienza il difensore del ricorrente confermava l’avvenuto pagamento della somma richiesta con il cedolino di aprile 2024 e chiedeva la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’INPS in applicazione della soccombenza virtuale e distrazione a favore dell’avvocato antistatario. La difesa dell’Istituto si rimetteva sul punto alla decisione del Giudice.

Il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’effettiva cessazione della materia del contendere. In punto spese ha richiamato l’art. 45 del reg. CE 987/2009, che individua l’istituzione presso cui presentare la domanda di pensione di vecchiaia, e l’art. 47 del reg. CE 987/2009, che impone all’istituzione di contatto di istruire la domanda, promuovere lo scambio di dati e decisioni, trasmettere senza indugio la documentazione alle istituzioni interessate, comunicare i periodi di assicurazione e indicare i documenti da integrare successivamente.

Da tale disciplina la Corte ha desunto che l’INPS era gravato da precisi obblighi, adempiuti solo successivamente al deposito del ricorso e a distanza di circa un anno dalla diffida del maggio 2023. Su questa base, in virtù del principio di soccombenza virtuale, ha condannato l’Istituto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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