Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 46 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, al di là delle programmatiche affermazioni sulla finalità di politica attiva del lavoro contenute nel d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, integra un mero sussidio assistenziale e non un contributo di scopo. Esso difetta sia di una puntuale finalità pubblicistica concreta sia di un’attività gestoria di risorse pubbliche posta in capo al percettore, il quale non assume alcun obbligo di attivazione e rendicontazione funzionalmente rilevante. Ne consegue l’assenza del rapporto di servizio tra ente erogante e beneficiario e, quindi, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario sulle controversie relative alla sua indebita percezione. La vis expansiva della giurisdizione contabile non può estendersi, in assenza di interpositio legislatoris, a ogni forma di sindacato sull’utilizzo del denaro pubblico, pena la violazione dell’art. 102 Cost.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania evocava in giudizio il percettore del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 29.670,00, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito riguardava la percezione di più mensilità del beneficio nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021.
Secondo la prospettazione attorea, l’interessato aveva scientemente omesso di comunicare all’INPS la variazione del proprio patrimonio mobiliare, conseguente a rilevanti vincite on line, in violazione dei limiti reddituali fissati dalla normativa. Il danno veniva quantificato nell’intero importo ricevuto, per lo sviamento del contributo dalla finalità pubblica, e l’elemento soggettivo individuato nel dolo contrattuale. Il convenuto, pur ritualmente evocato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione della giurisdizione, oggetto di difformi orientamenti. Richiamata la tesi del requirente, fondata sulla configurabilità di un rapporto di servizio, il giudice ritiene che le questioni di puro diritto afferenti allo ius dicere possano essere rilevate d’ufficio senza previa sottoposizione al contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 c.g.c.
Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza sulle contributi di scopo, che ravvisa il rapporto di servizio quando l’extraneus è inserito funzionalmente nell’iter procedimentale pubblicistico. Tre i requisiti richiesti: provenienza pubblica delle risorse, vincolo funzionale di destinazione con attività gestoria, obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente. Solo la loro contestuale presenza radica la giurisdizione contabile.
Da tali figure vanno distinti i meri sussidi, erogazioni di pubblico denaro con finalità solidaristico-assistenziale che non implicano alcuna gestione amministrativa e la cui carenza di requisiti comporta la decadenza, con legittimazione dell’ente a recuperare le somme davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza maggioritaria della Sezione, che ha declinato la giurisdizione contabile in tema di reddito di cittadinanza, qualificandolo come misura di solidarietà volta ad assicurare ai più bisognosi una minima fonte di sostentamento.
Il giudice si discosta dalla pronuncia della II Sezione d’Appello n. 468/2022, che aveva affermato la giurisdizione contabile valorizzando la finalità di inclusione occupazionale. La generica vocazione occupazionale non basta ad attribuire al percettore la qualifica di gestore di risorse pubbliche, non essendo egli onerato di alcuna reale condotta attiva. La finalità di inserimento lavorativo, pure affermata dalla Corte costituzionale, va letta come mero auspicio di politica legislativa o obiettivo esterno ed eventuale rispetto al tipico contrasto alla povertà.
Il reddito di cittadinanza non conferisce dunque al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui mero destinatario di provvidenze prive di vincolo di destinazione, anche ai sensi dell’art. 38 Cost. In via preliminare ed assorbente viene dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa va riassunta nei modi e termini dell’art. 17 c.g.c. Nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di decisione in rito.
Nota della Redazione
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