Omesso riversamento imposta di soggiorno e responsabilità contabile del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 151 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva, tenuto al riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa dai soggetti passivi, assume la qualifica di agente contabile e risponde davanti al giudice contabile del mancato versamento a titolo di responsabilità contabile in senso stretto. I mutamenti normativi introdotti dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 non eliminano il rapporto di servizio tra gestore ed ente locale, che permane in ragione degli ulteriori compiti attribuiti dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011. L’accertamento del danno può essere contenuto equitativamente quando l’amministrazione non specifichi, nel prospetto delle somme incamerate, la quota di ospiti rientranti nell’esenzione prevista dal regolamento comunale. L’assoggettamento del convenuto a procedura concorsuale non impedisce l’accertamento della responsabilità.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio l’associazione che gestisce un ostello della gioventù in Milano, chiedendo la condanna al pagamento di euro 40.314,00 in favore del Comune di Milano per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno relativa al gennaio 2014 e al periodo marzo 2014/dicembre 2015. L’ente locale aveva dapprima determinato il dovuto sulla massima capacità ricettiva (euro 466.716,00), poi rideterminato l’importo sulla base della denuncia della struttura.

Dichiarata nulla la prima citazione per omessa identificazione del soggetto convenuto, nelle more fallito, la Procura rinnovava l’atto. Con sentenza n. 143/2022 la Sezione declinava la giurisdizione in favore del giudice tributario, ritenendo retroattiva la riqualificazione del gestore da agente contabile a responsabile d’imposta. La Seconda Sezione d’Appello, con sentenza n. 397/2023, riformava la decisione e affermava la giurisdizione contabile, rimettendo la causa al primo grado per il merito.

La Motivazione della Corte

Riassunta la causa, il Collegio accerta la regolare costituzione del contraddittorio: la citazione in riassunzione è stata notificata ai domicili digitali della società in procedura e dei curatori, con conseguente dichiarazione di contumacia ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.

Nel merito, il giudice ritiene comprovato l’omesso riversamento, in assenza di contestazioni sul punto, richiamando la denuncia del Comune e la diffida ad adempiere. La violazione riguarda gli obblighi previsti dal regolamento comunale, che impone al gestore la dichiarazione mensile, il calcolo dell’imposta, la riscossione e il versamento.

La Corte qualifica il gestore come agente contabile e richiama l’art. 194 R.D. n. 827/1924, che non ammette automaticamente a discarico le mancanze per furto, forza maggiore o deperimento, e l’art. 191 R.D. n. 827/1924, che impone il versamento alle scadenze fisse senza eccezione. Il rapporto di servizio e la responsabilità contabile in senso stretto restano integri anche a fronte della procedura concorsuale.

Respinte le difese sostanziali svolte in sede di deduzioni — inclusa l’eccezione di esenzione per gli ospiti fino a trent’anni prevista dall’art. 5 del regolamento comunale — il Collegio rileva che il Comune non ha specificato, nel prospetto delle somme incamerate, la quota di presenze esenti. Riduce pertanto equitativamente il danno del 20%, quantificandolo in euro 32.251,20, e imputa la responsabilità a titolo di dolo. La somma, rivalutata, è gravata degli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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