L’ATP va comunicato al sanitario a pena di inammissibilità dell’azione erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 80 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 8 della legge n. 24/2017 quale strumento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di responsabilità sanitaria, integra l’instaurazione del giudizio ai fini dell’onere informativo previsto dall’art. 13 della stessa legge. Ne consegue che la struttura sanitaria deve comunicare al sanitario coinvolto la proposizione del ricorso entro il termine di 45 giorni dal ricevimento. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione determina l’inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa e il giudice contabile non può valutarne la rilevanza in ragione di circostanze di fatto non contemplate dal legislatore, quali l’assenza di un concreto pregiudizio difensivo.

Il Fatto

Una paziente, dopo un intervento chirurgico, proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ. nei confronti della struttura sanitaria. L’azienda ospedaliera, ricevuta la notifica, avviava le trattative stragiudiziali e solo successivamente comunicava ai due medici coinvolti l’avvio delle stesse, senza però informarli della proposizione del ricorso entro il termine di 45 giorni. La Procura regionale agiva poi per danno erariale indiretto da malpractice sanitaria.

La Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza impugnata, dichiarava l’inammissibilità dell’azione ex art. 13 della legge n. 24/2017. La Procura proponeva appello, sostenendo che l’ATP non rientra tra gli atti da comunicare e che, in ogni caso, nessuna lesione difensiva concreta si era verificata.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla natura dell’istituto. Il ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. persegue finalità conciliative e deflattive, diverse dall’accertamento tecnico di cui all’art. 696 cod. proc. civ., subordinato all’urgenza. L’art. 8 della legge n. 24/2017 lo individua quale strumento del tentativo obbligatorio di conciliazione, richiamando espressamente il tentativo di conciliazione affidato al consulente.

La Corte valorizza la struttura procedimentale complessiva: ove la conciliazione non riesca, la domanda diviene procedibile ed è depositato il ricorso ex art. 281-undecies cod. proc. civ. davanti al medesimo giudice. ATP e procedimento semplificato di cognizione costituiscono, dunque, due fasi di un procedimento unitario che inizia con il ricorso ex art. 696-bis. La locuzione “instaurazione del giudizio” comprende quindi anche la proposizione dell’ATP.

Il rigetto dell’appello si fonda inoltre su una ragione assorbente. La sentenza di primo grado è sorretta da una motivazione autonoma, secondo cui la proposizione del ricorso segna comunque il formale avvio delle trattative stragiudiziali, anch’esse soggette all’onere di comunicazione. Tale ratio decidendi non è stata impugnata e, per la giurisprudenza di legittimità richiamata, l’omessa censura di una ragione sufficiente determina il rigetto per difetto di interesse.

Nel merito, la Corte precisa che la condizione di ammissibilità non può essere scrutinata in base a circostanze di fatto, come il comportamento delle parti o l’assenza di pregiudizio difensivo. Il giudice può disapplicare una norma solo per contrasto con il diritto eurounitario. Quanto alla questione di costituzionalità, la Corte esclude la violazione degli art. 3, 103 e 111 Cost., poiché la Procura può agire verso l’inadempiente obbligo comunicativo e il riferimento alla surrogazione è inconferente. Correttamente il primo giudice ha dichiarato la non manifesta fondatezza.

Nota della Redazione

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