Pensione privilegiata e disturbo dell’adattamento: la natura reattiva e compensata esclude l’ascrivibilità all’ottava categoria (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 78 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della causa di servizio a titolo concausale non implica automaticamente il diritto alla pensione privilegiata, che postula l’ascrivibilità dell’infermità a una delle categorie della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/81. Un disturbo dell’adattamento che, dopo la fase acuta, abbia avuto esito in una condizione di fragilità ansiosa lieve e compensata, senza percorsi terapeutici continuativi né ricoveri psichiatrici, e con recupero del funzionamento globale, non è ascrivibile all’ottava categoria vitalizia, carendo i requisiti di gravità, stabilità e compromissione funzionale. La consulenza tecnica d’ufficio, se scevra da vizi logici, può essere posta a fondamento della decisione di rigetto anche in presenza di contestazioni di parte sfornite di riscontri. Il deposito di memorie non autorizzate a contenuto integrativo o innovativo è inammissibile, a pena di violazione del principio del contraddittorio, salvo che il giudice ne valuti la non innovatività sostanziale.
Il Fatto
Un militare di leva, riformato nel 2004 dopo pochi mesi di servizio per “persistente disturbo dell’adattamento con aspetti emotivi misti”, vedeva riconosciuta dal CVCS la causa di servizio a titolo concausale. La Commissione medica ospedaliera, tuttavia, ascriveva la patologia a “disturbo dell’adattamento in attuale sufficiente compenso psicoaffettivo”, non riconducibile ad alcuna categoria della Tabella A. Il decreto ministeriale del 2019 rigettava quindi la domanda di pensione privilegiata, avverso il quale l’interessato proponeva ricorso dinanzi alla Corte dei conti, chiedendo l’ascrivibilità dell’infermità “quanto meno” all’ottava categoria vitalizia, con decorrenza dal congedo.
Il ricorrente insisteva sulla natura “nevrosica” – e non “psicotica” – della patologia, riconducibile alla voce “nevrosi lievi ma persistenti” del punto 24 dell’ottava categoria. Il giudice, ravvisata la necessità di una valutazione specialistica, disponeva una consulenza tecnica d’ufficio. Dopo l’indisponibilità dell’Ufficio medico legale del Ministero della Salute, la consulenza veniva affidata, su istanza dello stesso ricorrente, a uno psichiatra attinto dall’albo della Corte d’appello di Firenze.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha respinto il ricorso, ritenendo l’infermità non ascrivibile all’ottava categoria della Tabella A del d.P.R. n. 834/81. La consulenza tecnica d’ufficio ha escluso la sussistenza di una patologia psichiatrica strutturata e cronica, configurando il quadro clinico come una reazione disadattiva transitoria, insorta su una vulnerabilità emotiva preesistente e risoltasi con il recupero sostanziale del funzionamento globale dopo l’allontanamento dal contesto stressogeno.
La perizia ha valorizzato, quali indicatori indiretti dell’assenza di una patologia maggiore, la mancanza di trattamenti farmacologici strutturati, di percorsi terapeutici continuativi e di ricoveri psichiatrici. La sintomatologia residua – episodi ansiosi sporadici, gestiti autonomamente – è stata ritenuta priva dei caratteri di gravità, stabilità e compromissione funzionale richiesti per l’inquadramento tabellare. Il giudice ha quindi affermato il proprio potere di disattendere le contestazioni di parte, prive di riscontri, rispetto a una consulenza scevra da vizi logici.
Quanto alle note difensive e alla perizia di parte depositate senza autorizzazione dopo il deposito della relazione peritale, il giudice ne ha rilevato la natura non innovativa, consentendone l’esame in udienza. Ha comunque ribadito il principio dell’inammissibilità del deposito di memorie non autorizzate a contenuto integrativo o innovativo, a tutela del contraddittorio, richiamando un proprio precedente.
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa all’inadeguatezza professionale del consulente, scelto dall’albo della Corte d’appello nella categoria degli psichiatri, sulla base dell’istanza del ricorrente, rilevando che l’iscrizione all’albo certifica il possesso dei requisiti di idoneità. Ha altresì smentito l’assunto secondo cui la CTU avrebbe trascurato il tema della classificabilità della patologia, evidenziando come la perizia vi abbia dedicato ampia e specifica analisi.
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Nota della Redazione
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