Contribuzione figurativa ex art 80 l 388/2000 e riduzione capacità lavorativa accertata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 476 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, previsto dall’art. 80, comma 3, della legge 23.12.2000 n. 388, presuppone il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74 per cento oppure l’ascrizione del quadro morboso alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834. L’accertamento del requisito sanitario è vincolato alla percentuale di invalidità fissata dalla norma e non ammette valutazioni equitative. Il parere tecnico dell’Asl, fondato su attendibili elementi di fatto e su convincenti argomentazioni medico-scientifiche, costituisce fonte di prova idonea a sostenere il rigetto quando la parte non ne dimostri l’inattendibilità. La contestazione generica del giudizio della Commissione medica non è sufficiente a superare l’esito dell’istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’istruzione, ha chiesto il riconoscimento di un’invalidità civile pari o superiore al 75 per cento, ai fini del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, utile per il diritto alla pensione e all’anzianità contributiva. La domanda era stata preceduta da un accertamento della Commissione medica di Napoli, che in data 24.9.2016 aveva stimato un’invalidità permanente del 55 per cento.
Il ricorso, originariamente proposto davanti al Tribunale di Napoli – Sezione lavoro, è stato riassunto davanti alla Corte dei conti a seguito di una sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione. L’Inps ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per assenza di domanda amministrativa e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Con una precedente pronuncia, richiamata nella decisione, il Giudice ha respinto l’eccezione di inammissibilità, osservando che la natura vincolata dell’atto di riconoscimento del beneficio, rigidamente ancorata alla percentuale di invalidità prevista dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, rendeva evidente che l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto attribuire il bene giuridico richiesto. L’assenza dell’istanza amministrativa non precludeva dunque l’esame del merito.
Ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio sul requisito sanitario, il Giudice ha affidato all’Asl un quesito volto ad accertare se la ricorrente si trovasse in una condizione di riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74 per cento o se il quadro morboso fosse ascrivibile a una delle prime quattro categorie della tabella A. Dopo alcune vicende istruttorie, segnate dalla mancata presentazione della ricorrente alla visita collegiale e da un sollecito all’Asl, il parere è stato infine depositato.
Nel merito la Corte ha rilevato che la Commissione medica dell’Asl ha formulato un giudizio di non ascrivibilità: le infermità accertate — rettocolite ulcerosa in remissione, esiti di polipectomia, spondilodiscoartrosi cervicale in esiti di erniectomia, osteopenia diffusa — non determinano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento, né risultano riconducibili alle categorie dalla I alla IV della tabella A del d.P.R. n. 834/1981.
Il parere è stato ritenuto fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, oltre che coerente con le premesse in fatto. La Corte non ha quindi ravvisato i presupposti per il riconoscimento del diritto invocato e ha respinto il ricorso, assorbendo ogni altra ragione. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in favore dell’Inps.
Nota della Redazione
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