Revoca della qualifica di agente contabile e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 84 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di controllo delle società partecipate priva costoro della legittimazione passiva nel giudizio di conto. La qualità di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto: nel caso di partecipazioni societarie, essa spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. L’assenza della qualifica comporta la improcedibilità del giudizio. La declaratoria non definisce la regolarità della gestione: il conto deve essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni e l’amministrazione è tenuta a garantirne l’acquisizione e la parificazione.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha proposto la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 e presentata in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione in una società a partecipazione regionale. Nella relazione si contestavano due profili: l’assenza di un valido atto di parifica del conto e la carenza della qualifica di agente contabile, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.

Fissata l’udienza di discussione con decreto presidenziale, ritualmente notificato, la causa è stata trattenuta in decisione. Nessuno è comparso per l’amministrazione; il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.

Quanto alla qualifica soggettiva, dagli accertamenti del magistrato istruttore — tramite estrazione della visura camerale storica della società — risulta che la convenuta, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di revisore unico della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La norma regionale individuava come agenti contabili, e dunque legittimati passivi dinanzi alla Corte dei conti, soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni della Regione e che non potevano averla, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo. Essa risultava in contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale: per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio.

La intervenuta declaratoria di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege della convenuta, quale revisore unico e consegnatario delle quote. Né può ritenersi sussistente un agente contabile di fatto, mancando il maneggio come sopra inteso, come del resto presupponeva la stessa norma dichiarata illegittima. Non avendo la convenuta la qualità di agente contabile e quindi la legittimazione passiva ad causam, il giudizio va dichiarato improcedibile.

La declaratoria non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2022. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e perché la decisione si fonda su questioni pregiudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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