Equo indennizzo e pensione privilegiata del militare in missione: riparto e franchigia (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 314 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di equo indennizzo proposta dal militare appartiene al rapporto di impiego e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, restando estranea alla materia pensionistica devoluta alla Corte dei conti. La domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, ove connessa alla pensione privilegiata, spetta invece al giudice pensionistico. L’infortunio occorso durante la franchigia nel periodo di missione all’estero non è riconducibile a causa di servizio quando l’attività svolta integri un rischio elettivo, estraneo alle esigenze del servizio. Le circolari INAIL in materia di infortuni in missione non si applicano al personale militare per effetto dell’art. 12 bis del D.L. n. 11/2009. Il rigetto della causa di servizio travolge la domanda di pensione privilegiata.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in missione all’estero, chiedeva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una lesione del tendine d’Achille riportata in occasione di un tuffo in piscina durante la franchigia, con annullamento del verbale del Comitato di verifica e del decreto ministeriale di rigetto. Domandava inoltre l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, con arretrati e accessori.

La Commissione medica aveva riconosciuto l’infermità ascrivibile a Tabella A, categoria 8^, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso il nesso con il servizio. Il Ministero della Difesa, costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo e contestava nel merito la riconducibilità dell’evento al servizio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevata la regolarità della notifica. Passa poi all’esame dell’eccezione pregiudiziale.

Sul capo relativo all’equo indennizzo il Collegio afferma il difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità e della stessa magistratura contabile, tra cui Cass. Sez. Un. n. 21605 del 2019 e le pronunce della Sezione giurisdizionale Lazio n. 63/2022 e n. 64/2023. L’istituto tutela la speciale condizione del dipendente infermo in ragione del rapporto con l’Amministrazione e resta estraneo alla materia pensionistica: la cognizione spetta al giudice del rapporto di impiego, che per il personale militare è il giudice amministrativo.

Nel merito la domanda di dipendenza da causa di servizio è respinta. Il Collegio osserva che la circostanza della missione e della franchigia non basta a comprovare il nesso: l’attività svolta non è in alcun modo riconducibile a fatti di servizio, neppure nel senso di percorrere itinerari per raggiungere la sede di servizio o di dimora.

Il richiamo alla circolare INAIL del 2013 è superato dall’art. 12 bis del D.L. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, che esclude l’applicazione al personale delle Forze armate del d.P.R. n. 1124/1965. Tuttavia, proprio dalla circolare e da un criterio di ragionevolezza il giudice trae spunto per escludere il nesso: chi pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, come il correre maldestramente in piscina, non agisce in ambito di servizio. Le cause di esclusione sono individuate nell’attività priva di legame funzionale con la prestazione e nel rischio elettivo, riconducibile a scelte personali irragionevoli.

Il Collegio valorizza la concordanza tra il parere negativo della Commissione medica del 2014 e quello del CVCS del 2016. La consulenza di parte, pur descrivendo l’infermità, nulla prova sul collegamento con il servizio e riferisce di una caduta dovuta al prato bagnato. La franchigia non integra di per sé costrittività organizzativa. Respinta la causa di servizio, è rigettata anche la domanda di pensione privilegiata. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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