Inammissibile il conto giudiziale del consegnatario per i beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 60 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934 e dell’art. 74 del R.D. n. 2440 del 1923, sono tenuti alla resa del conto giudiziale i soli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari iscritti nell’inventario, con esclusione dei beni immobili. Il debito di custodia, che presuppone la gestione di cassa o di magazzino e la presa in carico e lo scarico dei beni, è incompatibile con la gestione di beni immobili. Ne consegue che il conto reso dal consegnatario per i beni immobili ha natura amministrativa e non giudiziale ed è inammissibile. Il conto relativo ai beni mobili deve invece dare rappresentazione concreta e coerente dell’operato del contabile, con indicazione del valore iniziale e finale di ciascun bene, a pena di irregolarità e restituzione degli atti al giudice designato.
Il Fatto
Il Comune di Parolise, in persona del Sindaco, si costituiva nel giudizio di conto iscritto dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, avente ad oggetto il conto reso dal consegnatario dei beni mobili e immobili dell’ente per l’esercizio finanziario 2019. Il Magistrato relatore, con relazione del 22 giugno 2023, aveva chiesto l’iscrizione a ruolo del conto ai sensi dell’art. 147 c.g.c., prospettando questioni incidenti sull’ammissibilità e sull’esame del conto.
Il Comune condivideva i rilievi sull’inammissibilità dell’obbligo di resa del conto per i beni immobili e, quanto ai mobili, chiedeva epurarsi il conto dei beni già destinati in uso presso le articolazioni dell’ente, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità con concessione di termine per un nuovo conto. Il Procuratore regionale concludeva per la declaratoria di inammissibilità del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione della sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario dei beni immobili. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934, che attribuisce alla Corte la giurisdizione contenziosa sui conti degli agenti incaricati di conservare e maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e dall’art. 74 del R.D. n. 2440 del 1923, che limita l’obbligo di resa del conto agli agenti con maneggio di denaro o debito di materia.
Il Collegio richiama l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2002, che distingue il consegnatario per debito di vigilanza (agente amministrativo) dal consegnatario per debito di custodia (agente contabile), e il successivo art. 12, che esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo i consegnatari per debito di custodia sono dunque obbligati alla resa del conto giudiziale.
La Corte precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino. Esso presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili. Il debito di vigilanza, invece, riguarda il soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori o assegnati agli uffici. Ne deriva che, nella parte relativa ai beni immobili, il conto ha natura amministrativa e non giudiziale e va dichiarato inammissibile.
Quanto ai beni mobili, la Sezione richiama il parere n. 2/2015/CONS delle Sezioni riunite in sede consultiva, secondo cui il conto deve essere compilato e controllato in stretta correlazione con le scritture inventariali, indicando per ogni bene le quantità e il valore all’inizio dell’anno, il carico dei beni nuovi e i beni già dati in uso. Il conto deve dare rappresentazione concreta e coerente dell’operato del contabile, così da consentire l’effettiva verifica giudiziale.
Nel caso di specie, il conto depositato difetta di tale compiutezza relativamente ad alcuni beni mobili, mancando ogni riferimento al valore iniziale e finale e, in taluni casi, all’integrale consistenza al 31 dicembre. È così impedita la verifica sostanziale della gestione e la valutazione di eventuali responsabilità dell’agente contabile per mancanze, deteriorazioni o diminuzioni dei beni affidati, ai sensi dell’art. 194 del R.D. n. 827 del 1924. La Sezione dichiara pertanto l’irregolarità del conto e dispone la restituzione degli atti al Magistrato designato per l’approfondimento sui beni mobili.
Nota della Redazione
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