Fondo economale, prassi interne e irregolarità del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 310 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile che ha gestito il fondo economale di un ateneo è irregolare quando la gestione si è svolta secondo prassi interne non formalizzate, in assenza di un regolamento specifico e attraverso un sistema informatico non concepito per la rendicontazione giudiziale. L’irregolarità non è esclusa dalla buona fede dell’agente, che ha operato in coerenza con l’assetto procedurale predisposto dall’amministrazione. Il meccanismo dei reintegri del fondo, disposti senza deliberazione dell’organo competente allo stanziamento e senza controllo preventivo, contrasta con il principio di programmazione della spesa. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale dell’agente contabile di un dipartimento universitario, per l’esercizio 2018, rilevando che il conto era privo di sottoscrizione, non accompagnato dal provvedimento di parificazione e dalla relazione dell’organo di controllo interno, e interessato da plurime criticità nella gestione del fondo economale.
La difesa dell’agente ha eccepito in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150 c.g.c., sostenendo che il deposito del conto era avvenuto il 13 novembre 2019 e che la relazione di irregolarità era stata depositata oltre il termine. Nel merito ha invocato la complessità dell’organizzazione di ateneo, il passaggio a una contabilità economico-patrimoniale e la conformità della gestione alle prassi interne.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge innanzitutto l’eccezione di estinzione. Dai sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che la resa riferita al conto è stata effettuata tramite SIRECO il 19 novembre 2019, mentre la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non perfeziona il deposito ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.
Supera poi i profili di improcedibilità. Quanto alla mancata sottoscrizione, rileva che il conto è stato redatto e chiuso tramite il sistema U-GOV secondo le modalità operative dell’amministrazione, che non prevedevano la firma degli economi, e che l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. Quanto alla parificazione, il decreto dirigenziale acquisito in altro conto, per identità di esercizio, procedura e soggetto responsabile, è ritenuto rappresentativo di una prassi estensibile al conto in esame.
Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.. La normativa interna — art. 64 del Regolamento di Ateneo approvato con D.R. n. 3855/2017 — disciplinava il fondo in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili, i presupposti del rimborso e un sistema autorizzativo autonomo; solo nel 2021 è stato adottato un regolamento specifico.
Il Collegio censura il meccanismo dei reintegri: disposti senza scansione temporale predeterminata e senza intervento autorizzativo degli organi competenti, sfuggivano a ogni controllo preventivo. La gestione ha presentato uscite per complessivi € 33.642,08 a fronte di una dotazione iniziale di € 5.000,00. Le descrizioni generiche delle spese e l’uso dell’anagrafica “soggetti diversi” non consentono una verifica immediata della natura e della finalità della spesa, né garantiscono la tracciabilità richiesta dalla giurisprudenza contabile.
La responsabilità dell’agente va valutata nel contesto complessivo in cui la gestione si è sviluppata, essendo egli privo di poteri e strumenti per sindacare la conformità delle prassi alle norme di contabilità pubblica. Ciò non fa venir meno l’irregolarità. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, senza condanna dell’agente, con mandato agli organi dell’Ateneo per gli adempimenti conseguenti.
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Nota della Redazione
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