Conto giudiziale non sottoscritto dall’agente contabile e compilazione d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 289 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che l’agente contabile esterno non abbia sottoscritto deve intendersi compilato d’ufficio dall’amministrazione che lo ha trasmesso, purché questa abbia ottemperato alle indicazioni del giudice contabile. In mancanza di irregolarità addebitabili all’agente, il conto va approvato con discarico dell’agente medesimo. Resta fermo l’obbligo degli organi responsabili dell’ente locale di provvedere, per il futuro, al puntuale adempimento delle modalità di presentazione del conto ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione, per il periodo 01.01.2018–31.12.2018, dell’imposta provinciale di trascrizione e delle tasse automobilistiche spettanti alla Città Metropolitana di Venezia. Il conto giudiziale era stato reso dall’agente contabile esterno della riscossione e depositato il 22.08.2019.
Con precedente sentenza-ordinanza n. 11/2024, la Sezione aveva qualificato l’agente come contabile esterno e aveva ordinato alla Procura regionale di integrare il contraddittorio nei confronti della Città Metropolitana di Venezia, per l’acquisizione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. L’ente locale ha poi trasmesso la relazione e la nota con cui aveva chiesto all’agente, senza risposta, la sottoscrizione del conto. L’agente ha impugnato in appello la sentenza-ordinanza e ha chiesto l’approvazione dei conti completi dell’attestazione resa dall’ente.
La Motivazione della Corte
Il Magistrato istruttore, ritenuta la relazione conforme ai criteri indicati dal Collegio, ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 147, comma 2, c.g.c. La questione centrale riguarda la sorte del conto giudiziale rimasto privo della sottoscrizione dell’agente contabile.
La Corte rileva che la Città Metropolitana di Venezia ha sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto con la sentenza-ordinanza n. 11/2024. Da ciò discende che il conto, in mancanza di sottoscrizione dell’agente contabile, deve intendersi compilato d’ufficio dalla stessa amministrazione.
Su questa base il Collegio esclude che sussistano irregolarità addebitabili all’agente contabile e ritiene il conto regolare. Ne consegue l’approvazione del conto con discarico dell’agente.
La Corte demanda comunque agli organi responsabili dell’ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge in ordine alle modalità di presentazione del conto, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c. In assenza di statuizione di condanna, non si provvede sulle spese.
Nota della Redazione
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