Annullamento ex lege dei debiti sotto mille euro interrompe il nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 81 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pubblica, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., la controversia tra ente impositore e concessionario della riscossione volta alla verifica dei reciproci rapporti di dare e avere. Tale azione è ammissibile nel giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c., che configura una categoria atipica e residuale applicabile anche a soggetti diversi dallo Stato. L’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, integra un factum principis idoneo a interrompere il nesso eziologico tra l’inerzia dell’esattore e il mancato introito. Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale. È invece inammissibile, nel giudizio ad istanza di parte, la domanda di danno all’immagine, azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale.
Il Fatto
L’ente impositore, titolare del servizio di trasporto pubblico locale, aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione. Divenuto definitivo l’accertamento per mancato pagamento in misura ridotta, l’ente aveva notificato ordinanza-ingiunzione e iscritto a ruolo la somma, maggiorata ai sensi dell’art. 27 l. n. 689/1981, trasmettendone la minuta al concessionario per la riscossione.
Quest’ultimo non aveva notificato alcuna cartella né atti interruttivi, determinando lo spirare del termine quinquennale. La prescrizione del credito era stata accertata con sentenza del giudice di pace, passata in giudicato, che aveva annullato la cartella. L’ente convenne quindi il concessionario davanti al giudice di pace per l’inadempimento contrattuale e il ristoro del danno patrimoniale e all’immagine. Declinata la giurisdizione, la causa è stata riassunta davanti alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 17, comma 4, c.g.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto ex officio la propria giurisdizione. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte la cognizione sulle materie di contabilità pubblica e su quelle specificate dalla legge, tra cui la corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. In difetto di espresse limitazioni legislative, vi rientrano i giudizi tra ente impositore e concessionario orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare e avere.
Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire, il Collegio qualifica la pretesa dell’ente non in senso risarcitorio ma come azione dichiarativa finalizzata all’accertamento contabile dei rapporti di dare e avere, parametrato al carico affidato e non riscosso. La ritiene pertanto ammissibile ex art. 172, lett. d, c.g.c., categoria idonea a includere controversie originate dal rapporto tra ente e concessionario, senza attingere a profili risarcitori estranei.
Nel merito, assume rilievo dirimente e assorbente, per il principio della ragione più liquida, l’annullamento ex lege dei debiti inferiori a mille euro previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, in vigore dal 24.10.2018, con incidenza interruttiva sul nesso causale. La norma dispone lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, tra i quali rientrano quelli oggetto di causa. Le ipotesi di disapplicazione riguardano casi estranei al giudizio.
Il Collegio richiama la V Sez. della Corte di Cassazione, ordinanza n. 15471/2019, secondo cui è sufficiente, ai fini dell’applicazione della norma, che si tratti di carichi affidati entro i termini previsti, perseguendo il legislatore l’obiettivo di concentrare le risorse esattive sulle quote più recenti o di importo rilevante. Ne deriva che, indipendentemente dall’annullamento per prescrizione disposto dal giudice ordinario, l’annullamento ex art. 4 opera come factum principis ostativo alla pretesa creditoria.
Non sussiste dunque alcun nesso eziologico tra l’inoperosità dell’esattore e la mancata riscossione, essendo intervenuto un fatto estraneo alla condotta dell’agente, di per sé necessario e sufficiente a cagionare la mancata entrata. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è pertanto rigettata.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio lo dichiara inammissibile. La sua risarcibilità presuppone, a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna per delitti perpetrati in danno dell’amministrazione, comunicata alla Procura regionale ai fini dell’eventuale procedimento di responsabilità erariale. La domanda è quindi azionabile solo in tale alveo e non trova autonomo ingresso nel giudizio ad istanza di parte. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma III, c.g.c., in ragione della novità del thema decidendum e degli interventi legislativi incidenti sulle condotte contestate.
Nota della Redazione
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