Natura privatistica dell’ente e limiti retributivi degli organi nella relazione IIT (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 139 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, in quanto ente di diritto privato finanziato in via prevalente con risorse pubbliche, è sottoposta alla vigilanza ministeriale, al controllo della Corte dei conti e alle misure di contenimento della spesa per gli emolumenti degli organi previste dal d.p.c.m. n. 143 del 2022. L’applicazione volontaria del limite retributivo di cui all’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 non ne determina di per sé la soggezione generalizzata al tetto, ma risponde a ragioni di perequazione rispetto agli organismi riconducibili alla pubblica amministrazione. Il limite massimo fissato dall’art. 10, comma 4, del d.p.c.m. n. 143 del 2022 resta comunque fermo anche per l’ente controllato. La deroga al divieto di cumulo introdotta dall’art. 20, comma 3-undecies, del d.l. n. 44 del 2023 giustifica la nuova spesa per i compensi del Presidente e del Comitato esecutivo.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione IIT per l’esercizio 2024. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2007 ha sottoposto la Fondazione al controllo della Corte con le modalità dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958.
Il bilancio 2024, le relazioni del Presidente e del Collegio sindacale sono stati trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4, comma 2, della legge n. 259 del 1958. La relazione chiude un esercizio segnato dall’approvazione del nuovo Piano strategico, dall’avanzamento dei progetti PNRR e dalla riduzione del finanziamento statale prevista per il triennio successivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la natura giuridica dell’ente. La Fondazione è soggetto di diritto privato, con la conseguenza che non trovano applicazione né la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, né la normativa sugli enti pubblici di ricerca. Ciò non esclude il regime pubblicistico derivante dall’inclusione nell’elenco Istat e dal finanziamento statale prevalente, che comporta la vigilanza del Mur e del Mef e l’assoggettamento alle misure di contenimento della spesa.
Sul piano dei compensi degli organi, la Corte rileva che i membri del Consiglio non percepiscono emolumenti e che, sino al 2023, il Presidente e due componenti del Comitato esecutivo vi avevano rinunciato o erano destinatari di trattamento pensionistico incompatibile con il cumulo. Dal 2024 emerge una spesa complessiva di euro 148.318, giustificata dalla deroga al divieto di cumulo del d.l. n. 44 del 2023, con effetti fino al 31 dicembre 2026.
In applicazione del d.p.c.m. n. 143 del 2022, i regolamenti di funzionamento generale sono stati aggiornati con l’inserimento della disciplina sui compensi degli organi di amministrazione e controllo. La Corte sottolinea che l’ente ha attivato la procedura di conferma delle retribuzioni in godimento per il Direttore scientifico e i componenti del Comitato esecutivo, restando fermo il limite massimo retributivo richiamato dall’art. 10, comma 4, del d.p.c.m..
La Sezione richiama inoltre la recente giurisprudenza amministrativa secondo cui il combinato disposto dell’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 costituisce principio generale di finanza pubblica, applicabile anche agli enti che esercitano funzioni pubbliche senza essere sovvenzionati dallo Stato. La Corte ricorda infine che il limite retributivo, fissato in euro 240.000, è stato oggetto di declaratoria di incostituzionalità, con decorrenza ex nunc, con effetti prospettici sui compensi parametrati a tale criterio.
Sotto il profilo dei costi, la Corte richiama l’attenzione sulla spesa per missioni e spese di viaggio, aumentata di circa 300.000 euro per esercizio, e sulla necessità di monitorare l’efficacia delle misure adottate, in vista della riduzione delle risorse statali.
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Nota della Redazione
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