Giurisdizione contabile sul rapporto dare-avere tra ente impositore e agente riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 80 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie tra ente impositore e concessionario della riscossione orientate alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del conseguente risultato finale, riconducibili alla materia della contabilità pubblica ex art. 103, comma 2, Cost. La pretesa dell’ente, qualificabile d’ufficio non in senso risarcitorio ma come azione dichiarativa di accertamento contabile parametrata al carico affidato e non riscosso, è ammissibile nel giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c., che integra una categoria atipica e residuale applicabile anche a soggetti diversi dallo Stato. L’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, costituisce factum principis che interrompe il nesso causale tra l’inoperosità del concessionario e la mancata entrata. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è inammissibile nel giudizio ad istanza di parte, essendo azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale.
Il Fatto
L’azienda di trasporto pubblico locale titolare del servizio per il Comune di Napoli aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione. Non essendo stata corrisposta la somma in misura ridotta, l’azienda notificava ordinanza-ingiunzione e iscriveva a ruolo l’importo, trasmettendone la minuta al concessionario della riscossione, poi succeduto dall’odierna agenzia.
Secondo l’attrice, il concessionario non aveva notificato alcuna cartella né atti interruttivi della prescrizione, con conseguente accertata prescrizione del credito e annullamento della cartella in un giudizio di opposizione. Declinata la giurisdizione dal Giudice di pace, la causa è stata riassunta davanti alla Corte dei conti per accertare l’inadempimento contrattuale e ottenere il ristoro del danno patrimoniale e di quello all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma d’ufficio la propria giurisdizione, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e la natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile. In difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano in tale previsione anche i giudizi tra ente impositore e concessionario volti alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.
Respinta è l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell’ente attore. L’art. 172, lett. d, c.g.c. prevede, oltre alle ipotesi tipizzate, una categoria atipica e residuale di giudizi ad istanza di parte, applicabile anche a persone o enti diversi dallo Stato. Essa include le controversie il cui petitum nasce dal rapporto di dare-avere tra ente impositore e agente della riscossione, restando all’interno del medesimo rapporto.
Esercitando il potere-dovere di qualificazione giuridica dei fatti, la Corte riqualifica la pretesa come azione dichiarativa di accertamento contabile, parametrata al carico affidato e non riscosso per presunta condotta negligente, e la dichiara ammissibile ex art. 172, lett. d, c.g.c. nei confronti dell’agente della riscossione.
Nel merito assume rilievo assorbente, in applicazione del principio della ragione più liquida, l’annullamento ex lege dei debiti inferiori a euro 1.000,00, previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, in vigore dal 24.10.2018. La norma dispone lo stralcio automatico dei debiti residui fino a tale soglia, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, tra i quali rientrano quelli in esame. Le ipotesi di disapplicazione riguardano casi estranei all’oggetto del giudizio.
La Corte richiama la Sez. V della Cassazione, ordinanza n. 15471/2019, secondo cui è sufficiente che si tratti di carichi affidati entro i termini previsti: il legislatore persegue l’obiettivo di concentrare le risorse esattive sulle quote più recenti o di importo rilevante. Ne deriva che, indipendentemente dall’annullamento per prescrizione disposto dal giudice ordinario, l’annullamento ex lege del credito inferiore a euro 1.000,00 impedisce la concreta realizzazione della pretesa. Non sussiste dunque alcun nesso eziologico tra l’inoperosità dell’agente e la mancata riscossione, essendo intervenuto un fatto estraneo, necessario e sufficiente a cagionare la perdita. La domanda di danno patrimoniale è pertanto rigettata.
Quanto al danno all’immagine, la domanda è inammissibile. A norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., la sua risarcibilità presuppone una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti perpetrati in danno dell’amministrazione; essa è azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale e non trova autonomo ingresso nel giudizio ad istanza di parte. Le spese di lite sono compensate ex art. 31, comma III, c.g.c., in ragione della novità del thema decidendum e degli interventi legislativi incidenti sulle condotte contestate.
Nota della Redazione
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