Danno all’immagine: serve la condanna per reati contro la P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 111 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è configurabile esclusivamente in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 all’art. 7 della legge n. 97/2001 ha natura ricettizia o statica: esso incorpora e cristallizza la norma richiamata, rendendola impermeabile alle successive modifiche o abrogazioni. La previsione dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, introdotta dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, regola il solo quantum del danno e non incide sull’an e sul quomodo dell’azione risarcitoria. Ne consegue che reati estranei a tale perimetro, come l’accesso abusivo a sistema informatico e il favoreggiamento personale, non integrano il presupposto oggettivo dell’azione erariale per danno all’immagine.

Il Fatto

La Procura Regionale conveniva in giudizio un ufficiale di polizia, contestando un danno all’immagine derivante dalla comunicazione a terzi di dati personali attinti da banche dati riservate, in relazione a una vicenda di estorsione telematica ai danni di una persona che aveva inviato il proprio curriculum per un’offerta di lavoro.

Il dipendente era stato condannato in sede penale per accesso abusivo a un sistema informatico e per favoreggiamento personale, con sentenza confermata dalla Suprema Corte. Il danno veniva quantificato in euro 20.000,00. Il convenuto eccepiva la nullità o improcedibilità dell’azione, sostenendo che il danno all’immagine non potesse essere perseguito per reati diversi da quelli contro la pubblica amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della disciplina, muovendo dal riconoscimento giurisprudenziale del danno all’immagine e dal suo fondamento nell’art. 97 Cost., che eleva a rango costituzionale i valori di imparzialità e buon andamento della P.A. Il primo intervento normativo è individuato nella legge n. 97/2001, che limitava l’azione alle condanne irrevocabili per i delitti contro la P.A. previsti negli articoli da 314 a 335-bis cod. pen.

Segue la modifica dell’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, che introduce il comma 1-sexies e la presunzione del danno pari al doppio del valore illecitamente percepito. Il codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, interviene nuovamente tramite l’art. 17, comma 30-ter. Il Collegio richiama le due tesi contrapposte: quella del rinvio statico, che cristallizza il perimetro ai soli reati propri, e quella del rinvio dinamico, che accoglie l’espressione più generica di delitti in danno della P.A.

La Corte aderisce alla tesi restrittiva. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2010, che ha ritenuto non manifestamente irragionevole la scelta legislativa di limitare l’azione, e le successive pronunce di conferma (ordinanze nn. 167 e 168 del 2019 e sentenza n. 191 del 2019). Sottolinea poi che la modifica del 2012 non ha mutato l’assetto, limitandosi a regolare il quantum, come chiarito da Cass. pen. sez. II n. 35447/2020.

Assume rilievo decisivo la sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/2015/QM, secondo cui l’eventuale ampliamento delle fattispecie spetta al legislatore, non al giudice. Alla Sezione di Appello Sicilia n. 101/A/2024 è attribuito il medesimo orientamento. Valutate le discipline speciali in materia di prevenzione della corruzione, il Collegio conferma la natura ricettizia del rinvio e circoscrive l’azione ai soli reati del capo I. Poiché l’art. 615-ter cod. pen. e l’art. 378 cod. pen. non rientrano in tale perimetro, la domanda è rigettata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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