Reddito di cittadinanza e giurisdizione: difetto della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 86 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza integra un sussidio pubblico a finalità solidaristico-assistenziale e non un contributo di scopo. Esso non attribuisce al percipiente alcuna gestione di risorse pubbliche né lo inserisce funzionalmente nell’apparato amministrativo, difettando il rapporto di servizio con l’ente erogante. Ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario sulle controversie relative alla sua indebita percezione. Le questioni di giurisdizione rilevate d’ufficio, in quanto di puro diritto, non richiedono la previa segnalazione alle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio il percettore del reddito di cittadinanza chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’INPS, di euro 5.604,13, oltre rivalutazione, interessi e spese. Tra il 2019 e il 2020 il convenuto avrebbe percepito talune mensilità del beneficio omettendo di dichiarare all’INPS un rapporto di lavoro dipendente e un reddito familiare superiore alla soglia prevista, con decadenza dal beneficio ai sensi del d.l. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019.
Il danno era quantificato nell’intero importo ricevuto, per sviamento del contributo dalla finalità pubblica, e l’elemento soggettivo declinato in termini di dolo. Dopo l’invito a dedurre, l’interessato eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, in subordine, la sospensione in attesa del procedimento penale. Il P.M. contabile esercitava quindi l’azione di responsabilità; il convenuto non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione della giurisdizione in materia di reddito di cittadinanza, materia che ha registrato orientamenti difformi. L’attore pubblico aveva sostenuto la sussistenza di un rapporto di servizio tra amministrazione erogante e percipiente, richiamando Corte conti, II Sez. appello, sent. n. 468/2022, che aveva affermato la giurisdizione contabile valorizzando la finalità di politica attiva del lavoro, anche sulla scorta di Corte cost. n. 126/2021 e Corte cost. n. 19/2022.
In via preliminare il Collegio osserva che le questioni di rito rilevate d’ufficio e di puro diritto, afferenti allo ius dicere, non necessitano di previa sottoposizione al contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 c.g.c., come confermato da Cass. civ. n. 15019/2016, Corte conti, I Sez. appello, n. 385/2018 e Cass. civ. n. 41670/2021. Nel caso concreto la Procura aveva già preso posizione sul tema e la parte convenuta, optando per la contumacia, aveva rinunciato a contraddire anche in punto di giurisdizione.
Nel merito, la Corte ricorda che il rapporto di servizio presuppone tre requisiti contestuali: provenienza pubblica delle risorse, vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico con attività gestoria, obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 3899/2004, n. 22513/2006, n. 14825/2008, n. 26806/2009, n. 5019/2010, n. 3165/2011, n. 473/2015 e n. 21297/2017. Distinti dai contributi di scopo sono i meri sussidi, erogazioni solidaristico-assistenziali che non implicano attività gestoria e la cui carenza di requisiti comporta la decadenza, con recupero innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Aderendo alla giurisprudenza maggioritaria della Sezione (sentenze n. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021 e n. 14/2024 e 46/2024), il Collegio inquadra il reddito di cittadinanza tra i meri sussidi. La finalità occupazionale evocata dal d.l. n. 4/2019 resta un mero auspicio di politica legislativa o un obiettivo esterno ed eventuale rispetto al fine esclusivo di contrasto alla povertà; il percipiente non è onerato di alcuna reale condotta attiva idonea a inserirlo in programmi di pubblica utilità, non essendo sufficiente il c.d. “patto per il lavoro”. Il Collegio si discosta quindi da Corte conti, II Sez. appello, n. 468/2022.
In definitiva, la finalità solidaristico-assistenziale connota in via esclusiva struttura ed effetti della misura ed esclude ogni rapporto di servizio. Va pertanto dichiarato, in via preliminare e assorbente, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei modi e termini dell’art. 17 c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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