Divieto di attività extraistituzionale del dipendente e danno erariale da mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 87 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno che svolga attività imprenditoriali e commerciali non autorizzate, e che non riversi all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti, è responsabile per danno erariale di importo pari al montante lordo delle somme illecitamente introitate, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. La saltuarietà delle condotte non esclude la configurabilità dell’elemento soggettivo, essendo sufficiente la colpa grave desumibile dall’esercizio dell’attività in palese violazione dei doveri minimi di servizio. Il termine di prescrizione del credito erariale decorre dal momento in cui l’illecito viene ad emersione, in presenza di occultamento doloso del fatto dannoso da parte del dipendente. Il rifiuto del rito monitorio preclude il potere riduttivo dell’addebito.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio a tempo pieno, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della somma di €. 8.346,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale.

Secondo la ricostruzione dell’attore pubblico, il dipendente aveva percepito compensi per attività non autorizzate, accertate dalla Guardia di Finanza. In particolare, aveva costituito una società di capitali, detenendone la quasi totalità delle quote e assumendone la carica di amministratore unico, e aveva in seguito avviato una ditta individuale. L’attività di quest’ultima era ritenuta collegata a transazioni commerciali con soggetti privati, comprovate dall’emissione di tre fatture per un importo complessivo di €. 8.346,00. Il convenuto ha contestato la domanda, eccependo la prescrizione parziale, la violazione del diritto di difesa e la propria buona fede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni difensive. Quanto alla modifica del numero di una fattura tra invito a dedurre e citazione, essa è stata qualificata come mero errore materiale, riconducibile alla figura dell’emendatio irrilevante ai fini della tutela del diritto di difesa, giacché è l’atto di citazione che cristallizza i fatti contestati.

La Corte ha poi escluso la maturata prescrizione in relazione alla fattura del 2018. Ha osservato che l’omessa comunicazione da parte del dipendente configura un occultamento doloso del fatto illecito, che non ha posto l’amministrazione in condizione di conoscere l’attività svolta in privato fino alle indagini della Guardia di Finanza. Da ciò lo slittamento in avanti del decorso dei termini prescrizionali.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi della buona fede. Il convenuto non ha contestato i fatti, ma ne ha sostenuto l’irrilevanza sul rapporto di lavoro pubblico. L’attività posta in essere è stata ritenuta illecita a norma dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, che vieta incarichi retribuiti non autorizzati e qualifica l’omissione del versamento del compenso come ipotesi di responsabilità erariale.

La saltuarietà delle attività non espleta alcuna influenza sull’elemento soggettivo, essendo incontestabile la presenza di una condotta gravemente colposa: il dipendente è stato amministratore di società e imprenditore individuale mentre svolgeva l’attività a tempo pieno. Le transazioni commerciali avevano le caratteristiche proprie dell’attività d’impresa, in radice non autorizzabili alla stregua del divieto di esercitare il commercio o assumere cariche in società per scopo di lucro (art. 60, d.P.R. n. 3/1957).

Il danno corrisponde alle conseguenze legalmente previste dall’art. 53 TUPI: l’inesistenza di un titolo giuridico legittimante la percezione e conservazione del compenso, che deve essere acquisito alle disponibilità patrimoniali dell’amministrazione. Quanto alla quantificazione, la Corte ha ritenuto la somma accertata nel quantum sulla base degli indizi gravi, precisi e concordanti di cui all’art. 2729 cod. civ., non avendo la difesa contestato l’esistenza delle prestazioni.

Il Collegio ha infine escluso il potere riduttivo dell’addebito, attesa la condotta serbata per molti anni e il rifiuto dell’accettazione del rito monitorio, con conseguente condanna al pagamento della somma oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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