Conti giudiziali approvati nonostante irregolarità formali in assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 88 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, le irregolarità di natura meramente formale nella compilazione del rendiconto — come la mancata conformità al modello prescritto dal d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, la sottoscrizione da parte di soggetto diverso dall’agente contabile e il deposito oltre il termine di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. — non giustificano la declaratoria di inammissibilità del conto né il diniego del discarico, ove risulti accertata la regolarità sostanziale della gestione. Il giudice contabile, in forza del principio della sostanzialità documentale, deve verificare l’idoneità del conto a rappresentare in modo concreto e coerente l’operato dell’agente, con esclusione di ammanchi. Le irregolarità restano formali quando riscossioni e versamenti si corrispondono e nessun danno erariale sia addebitabile. Un formalismo eccessivo che precluda l’esame nel merito lede il diritto a una tutela effettiva.

Il Fatto

Sono pervenuti alla Sezione giurisdizionale i conti giudiziali relativi alle riscossioni delle contravvenzioni al codice della strada e al commercio su aree pubbliche per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, prodotti dalla responsabile del Servizio finanziario di un Comune con l’indicazione “compilati d’ufficio”. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 30 novembre 2023, rilevava tre criticità: il deposito tardivo rispetto al termine dell’art. 139, comma 2, c.g.c.; la sottoscrizione dei conti da parte della responsabile del Servizio finanziario anziché dell’agente contabile designato con delibera della Giunta comunale; la non conformità al modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, per l’omessa indicazione del periodo, dell’oggetto e degli estremi della riscossione.

Il relatore prospettava quindi l’inammissibilità dei conti, ritenendoli privi della capacità di rendere conto del maneggio di denaro pubblico. La Procura aderiva alla proposta di inammissibilità. L’agente contabile si costituiva depositando una relazione del Segretario comunale dalla quale emergeva la perfetta corrispondenza tra somme riscosse e versate in tesoreria per ciascuno degli esercizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito e credito tra l’agente contabile e l’ente pubblico. L’interesse ordinamentale del processo si appunta nell’accertamento obiettivo della regolarità della gestione, non nel rispetto formalistico degli schemi di compilazione.

Il metodo sostanzialistico seguito dal magistrato relatore è meritevole di conferma, ma la conclusione di inammissibilità non risulta attuale. La relazione del Segretario comunale chiarisce analiticamente, per ciascun conto, le quietanze corrispondenti alle reversali e indica la perfetta corrispondenza tra il “carico” e lo “scarico”: le somme riscosse e quelle versate coincidono per ciascun esercizio. Non risulta esservi stato alcun ammanco.

Il Collegio ritiene non rilevante che i nuovi conti compilati secondo il modello 21 non siano stati materialmente allegati alla relazione per un mero disguido, rilevato in udienza dalla difesa. Essi risultavano già parificati e su di essi l’agente ha depositato una memoria esplicativa. Le operazioni di parificazione sono finalizzate a confrontare il rendiconto con le scritture contabili. Né risultano contestazioni dell’amministrazione, del revisore o degli organi di controllo, che anzi ha espresso parere positivo.

Quanto alla sottoscrizione da parte della responsabile del Servizio finanziario, l’agente ha rappresentato un errore scusabile, per non corretta applicazione delle disposizioni sulla trasmissione dei conti. Richiamando la giurisprudenza contabile, il Collegio ribadisce il principio della sostanzialità documentale: il giudizio sui conti è procedibile anche se compilati su modelli diversi, purché idonei a qualificare giudiziali i conti attraverso un’adeguata articolazione delle poste di entrata e uscita. Negare il discarico a fronte di mere irregolarità formali significherebbe esercitare non un’attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse, ma un mero controllo di legittimità. La conclusione trova conferma nella giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui un formalismo eccessivo che impedisca l’esame nel merito lede il diritto a una tutela effettiva.

Pertanto i conti sono approvati e l’agente contabile è discaricato, trattandosi di criticità meramente formali che non hanno comportato ammanchi o possibili ammanchi causativi di danno erariale. L’assenza di responsabilità giustifica il mancato addebito delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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