Parere su acquisizione di partecipazione societaria e onere di motivazione finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 172 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la sezione regionale di controllo rende ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 non ha effetto preclusivo dell’efficacia della delibera di acquisizione di una partecipazione societaria: l’amministrazione può discostarsene con motivazione analitica. Il sindacato della Corte dei conti è di discrezionalità tecnica e verte su completezza, adeguatezza e approfondimento del piano finanziario sviluppato dall’ente, oltre che sull’affidabilità del business plan. L’atto deliberativo deve contenere analitica motivazione in ordine alla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 5, comma 1, TUSP, nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La mera ricostruzione delle vicende societarie e delle ragioni dell’ingresso, in assenza di dati contabili e valutazioni prospettiche, integra carenza motivazionale.
Il Fatto
Il Comune di Imperia ha trasmesso alla sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, la deliberazione consiliare con cui ha autorizzato l’acquisizione di una partecipazione azionaria in una società per azioni operante nella gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale ottimale provinciale. L’operazione non comporta esborsi diretti: il Comune converte in capitale sociale un credito pregresso di € 5.500.000 maturato verso il precedente gestore, nell’ambito di un più ampio accordo di ristrutturazione.
All’esito dell’operazione il Comune acquisirebbe una partecipazione rilevante, pari al 28,63% del capitale. L’iniziativa si inserisce in un percorso di risanamento societario volto alla costituzione di un sistema unitario di gestione del servizio idrico, condizionato all’individuazione di un socio privato con procedura a evidenza pubblica. La sezione è chiamata a verificare la conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 TUSP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione assegnata alla Corte dei conti dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, che ha novellato l’art. 5 TUSP, richiamando la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. Il controllo ha a oggetto i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima della sua attuazione mediante strumenti di diritto privato.
Quanto all’art. 8 TUSP, la Corte rileva che l’acquisto è stato autorizzato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, conformemente alle modalità dell’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP. Sotto i vincoli tipologici e finalistici, la società rientra nei modelli consentiti dall’art. 3 TUSP e il suo oggetto sociale esclusivo, relativo alla gestione del servizio idrico, risulta coerente con l’art. 4, comma 2, TUSP.
La parte centrale del parere riguarda il profilo finanziario. La Corte distingue la sostenibilità oggettiva, relativa all’equilibrio economico-finanziario della società, da quella soggettiva, riferita alla situazione dell’ente procedente. Sul punto la delibera fornisce soltanto una ricostruzione delle vicende societarie e delle ragioni dell’ingresso, senza produrre dati contabili o analisi di fattibilità idonei a dimostrare l’equilibrio economico-finanziario della società dopo il risanamento.
La Corte valorizza i documenti acquisiti in via autonoma dalla Sezione e l’omologa dell’accordo di ristrutturazione, ma rileva che la delibera oggetto del parere non vi fa riferimento. Parimenti assenti sono le valutazioni prospettiche sull’impatto della partecipazione sull’equilibrio dell’ente, in termini ad esempio di eventuali accantonamenti, e sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché con la disciplina degli aiuti di Stato. Su quest’ultimo profilo la delibera è del tutto silente. Il parere è quindi reso richiamando le predette carenze motivazionali, ferme restando le ulteriori valutazioni riservate nell’esercizio delle altre funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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