Estinzione del giudizio di conto per inattività quinquennale del giudice (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 96 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’estinzione prevista dall’art. 150 cod. giust. cont. opera di diritto e deve essere dichiarata, ove occorra, anche d’ufficio, non essendo necessaria alcuna eccezione di parte. Il termine quinquennale decorre dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, non dal deposito effettuato dal contabile presso l’amministrazione. La preclusione processuale consegue all’inattività del giudice e del pubblico ministero, che non abbiano depositato la relazione o avanzato istanza di fissazione d’udienza, e prescinde dal comportamento delle parti. Non assume rilievo interruttivo il promovimento del processo penale per i medesimi fatti, ipotesi non contemplata dalla norma. Nel giudizio di conto definito con udienza collegiale la statuizione sulle spese è dovuta, con compensazione in ragione della natura preliminare della pronuncia.
Il Fatto
Il conto della gestione del servizio di cassa della sede di Roma di un’Autorità amministrativa indipendente, per l’esercizio 2008, è stato depositato presso la sezione giurisdizionale il 25 gennaio 2017, con iscrizione al n. 9793. L’ente, con provvedimento del 6 dicembre 2016, aveva negato la parificazione del conto, avendo accertato una non corrispondenza tra la documentazione giustificativa e i dati del giornale di cassa per complessivi 1.458,17 euro.
L’agente contabile, dipendente dell’Autorità con mansioni di vice-cassiere e ora in quiescenza, ha contestato la richiesta di condanna. Ha eccepito l’incompetenza territoriale della sezione adita, l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e la prescrizione dell’azione di responsabilità. Ha inoltre richiamato la sentenza penale di assoluzione intervenuta per i fatti successivi a una certa data e la declaratoria di prescrizione per quelli anteriori. La Procura regionale ha pregiudizialmente prospettato la medesima questione di competenza territoriale e, nel merito, ha aderito alla prospettazione del relatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Richiamando una precedente pronuncia della stessa sezione, osserva che la competenza appartiene al luogo della sede legale dell’amministrazione, dove questa svolge le proprie funzioni. L’attività degli agenti contabili è strumentale ai compiti istituzionali dell’Autorità, che mantiene una struttura centralizzata e una gestione unitaria di tesoreria.
Non assume valore dirimente l’istituzione di una sede secondaria a Roma, con cassa secondaria e servizio di economato distinto, né l’individuazione di una pianta organica dedicata. Il Collegio rileva che non risulta prevista una distinta e autonoma attività di revisione dei conti per la sede romana, che la costituzione della cassa è avvenuta con mandato sul conto di tesoreria presso un istituto di credito di Napoli e che le stesse fatture delle spese economali risultano intestate alla sede legale. La competenza territoriale della sezione resta pertanto affermata.
Passando al secondo profilo, il Collegio verifica la ricorrenza della causa di estinzione del giudizio. Il conto, con la mancata parificazione, è stato depositato il 25 gennaio 2017; la relazione è stata depositata il 6 ottobre 2023. Ai sensi dell’art. 150 cod. giust. cont., il giudizio si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione o siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza.
Il Collegio precisa che il dies a quo decorre dal deposito del conto presso la sezione giurisdizionale, e non dal deposito presso l’amministrazione. Nel periodo successivo a detto deposito alcun atto del giudizio ha assunto valenza interruttiva del termine. Né può attribuirsi rilievo al procedimento penale e alla successiva sentenza del tribunale, ipotesi non considerata dalla norma. La preclusione processuale, priva di connotato sanzionatorio, consegue all’inattività del giudice e, eventualmente, del pubblico ministero.
Alla data del deposito della relazione il quinquennio era già decorso. A conclusioni diverse non si giunge aggiungendo i mesi di sospensione feriale né il periodo di sospensione legato all’emergenza pandemica, poiché la sottrazione di tali frazioni non riduce l’inattività sotto i cinque anni. Il Collegio dichiara quindi l’estinzione del giudizio, ritenendo tale esito il più rispettoso del principio di ragionevole durata del processo.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene che il giudizio di conto, quando sia trattato con celebrazione di udienza collegiale ai sensi dell’art. 147 cod. giust. cont., sia soggetto alla relativa disciplina, trovando applicazione l’art. 31 cod. giust. cont. e il rinvio esterno dell’art. 7 cod. giust. cont. al codice di rito civile. Nel caso concreto le spese sono interamente compensate, in considerazione della natura preliminare della pronuncia di estinzione, che precede ogni esame del merito.
Nota della Redazione
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