Cumulo pensione privilegiata e transito nei ruoli civili: decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. III App. n. 28 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il militare cessato dal servizio per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, che sia transitato a domanda nei ruoli civili della stessa Amministrazione, ha diritto alla pensione privilegiata. Il trattamento è cumulabile con la retribuzione del nuovo rapporto ai sensi dell’art. 139 d.P.R. n. 1092/1973, poiché l’eventuale derivazione del nuovo impiego da quello militare non esclude di per sé la diversità dei rapporti, che va accertata in concreto. La liquidazione, tuttavia, non può avvenire d’ufficio, mancando la cessazione totale per inidoneità assoluta a qualsiasi impiego: occorre la domanda dell’interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, secondo il combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973.

Il Fatto

Un ex sottocapo di prima classe della Marina Militare, dichiarato non idoneo in via permanente al servizio militare incondizionato per una grave infermità oncologica riconosciuta dipendente da causa di servizio, è transitato a domanda nei ruoli civili della Difesa, dove presta tuttora servizio. Impugnato il silenzio-rigetto sulla domanda di pensione privilegiata, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso riconoscendo il trattamento con decorrenza dalla cessazione dal servizio militare.

L’INPS ha proposto appello, lamentando la violazione dell’art. 14, comma 5, legge n. 266/1999 e dell’art. 1 d.P.R. n. 1092/1973: il transito nei ruoli civili integrando un mero trasferimento interno, non vi sarebbe stata cessazione del rapporto per inabilità, con conseguente insussistenza del diritto a pensione. In via subordinata ha contestato la decorrenza, sostenendo l’applicazione dell’art. 191, terzo comma.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto le eccezioni preliminari dell’appellato. L’appello è tempestivo, poiché ai giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti si applica la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1 legge n. 742/1969, non estensibile in via analogica la disciplina derogatoria dettata per il giudice ordinario. L’esecuzione data alla sentenza di primo grado non integra acquiescenza, trattandosi di pronuncia esecutiva di per sé e di prestazione continuata e reiterata.

Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Richiamate le Sezioni riunite n. 21/QM/1998 e n. 42/QM/2017, la Corte ha chiarito che la nozione di diversità dei rapporti non coincide con l’assenza di derivazione: il rapporto di natura diversa che consente il cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito dei rapporti derivati. L’art. 139, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 prevede espressamente il cumulo nell’ipotesi di nomina all’impiego civile con riserva di posti, ed è questa la fattispecie del transito a domanda senza concorso, con la cessazione dal servizio militare implicita nel passaggio.

È stato invece accolto il secondo motivo. L’art. 167, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 va riferito alla cessazione definitiva dal servizio per infermità, senza prosecuzione nei ruoli civili. La liquidazione d’ufficio è norma di favore per chi perde ogni capacità lavorativa; nel caso di specie residua invece un’idoneità al servizio civile, riconosciuta dalla C.M.O. e seguita dall’opzione dell’interessato. Trova quindi applicazione il comma 2 dell’art. 167 e l’art. 191, terzo comma: la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

La Corte ha disatteso l’isolato obiter della Sez. II n. 460/2021, reso in un giudizio concluso con pronuncia di inammissibilità e quindi privo di valore di precedente. Ha inoltre ribadito che la previa istanza amministrativa è condizione di ammissibilità del ricorso pensionistico ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.. Il trattamento è stato così riconosciuto con decorrenza dal 1° luglio 2018, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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