Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile sul gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 25 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, in forza del regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, riscuote l’imposta di soggiorno dagli ospiti e’ tenuto a riversarla al Comune, assumendo la qualifica di agente contabile. Ne consegue la giurisdizione della Corte dei conti sulla relativa responsabilita’ contabile per omesso riversamento. Tale giurisdizione permane anche dopo la novella dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore come responsabile d’imposta e depenalizzato la condotta. Le somme riscosse costituiscono numerario pubblico fin dal momento della consegna e integrano un rapporto di servizio con l’ente impositore. La cessazione dalla carica sociale non esonera da responsabilita’ se la condotta si e’ perfezionata alle scadenze di versamento maturate in costanza di carica.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio una societa’ e il suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, gestore di una struttura ricettiva in Cervia, chiedendo la condanna al pagamento di euro 2.509,50 in favore del Comune, oltre rivalutazione e spese. La somma corrisponde all’imposta di soggiorno riscossa nei mesi di agosto e settembre 2021 e non riversata all’ente locale, nonostante la presentazione delle dichiarazioni riepilogative e l’emissione di un avviso di accertamento, divenuto esecutivo e rimasto privo di seguito.

La convenuta, pur non chiedendo l’audizione personale, ha rappresentato di essere cessata dalla carica il 25 ottobre 2021. La Procura ha replicato che il regolamento comunale imponeva il riversamento entro il 20 del mese successivo, con perfezionamento della condotta illecita in costanza di carica. All’udienza del 20 marzo 2024 il Pubblico ministero ha depositato gli attestati dell’avvenuto pagamento della sorte capitale e della rivalutazione, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia dei convenuti, attesa la regolare instaurazione del contraddittorio, e ha ribadito d’ufficio la sussistenza della giurisdizione contabile. Ha osservato che la novella del 2020, inserendo il comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, ha qualificato il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa, e ha previsto sanzioni amministrative per l’omessa o infedele dichiarazione e per l’omesso, ritardato o parziale versamento.

Secondo la Corte, il cliente della struttura, e non il gestore, resta soggetto passivo dell’imposta di soggiorno. La depenalizzazione della condotta non ha inciso sulla responsabilita’ contabile del gestore, che deve incassare il tributo, accantonarlo e versarlo al Comune. Le somme a destinazione pubblica, incamerate all’atto del soggiorno, sono numerario pubblico e restano soggette all’obbligo di riversamento.

Il Collegio ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni riunite della Corte dei conti, sent. n. 22/2016/QM, secondo cui i soggetti incaricati della riscossione e del riversamento dell’imposta di soggiorno assumono la funzione di agenti contabili, tenuti alla resa del conto giudiziale. Ha inoltre citato la giurisprudenza contabile che, anche prima della novella, riconosceva tale qualificazione.

Il rapporto di servizio tra gestore e Comune risulta integrato dalla relazione funzionale che lega l’autore dell’illecito all’ente danneggiato, in ragione dell’inserimento del soggetto nella procedura di incasso e riversamento del tributo. La Corte ha poi evidenziato che la giurisdizione contabile permane anche a seguito dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che ha esteso l’applicazione della disciplina anche ai casi anteriori al 19 maggio 2020.

Nel merito, la convenuta aveva omesso il riversamento alle scadenze maturate in costanza di carica; il regolamento comunale prevedeva il versamento entro il 20 del mese successivo, con perfezionamento dell’illecito prima della cessazione dalla carica del 25 ottobre 2021. Il pagamento integrale intervenuto il 19 marzo 2024 ha soddisfatto le pretese dell’Attore pubblico, con conseguente dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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