Controllo concomitante sul Fondo nazionale efficienza energetica: criticità e raccomandazioni al MASE (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 3 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio del controllo concomitante esercita la propria funzione di vigilanza sull’attuazione dei programmi di spesa e, ove accerti criticità gestionali non rimosse dalle controdeduzioni dell’amministrazione, le accerta formalmente e formula raccomandazioni ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 76/2020. L’inerzia nell’attivazione di una sezione del Fondo, prevista dalla normativa primaria come pilastro essenziale della misura, integra una criticità che incide sulla piena operatività ed efficacia dello strumento, a prescindere dall’appetibilità per i beneficiari. Il ritardo nell’adeguamento del quadro regolativo allo ius superveniens e l’indicazione di un orizzonte temporale generico per la sua definizione non consentono di rimuovere la contestazione. L’amministrazione non può esimersi dallo svolgere ogni attività propedeutica alla celere attivazione delle misure, né dal comprovare di aver sollecitato gli adempimenti di propria competenza presso le altre amministrazioni coinvolte.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione ha esaminato il Programma denominato Fondo nazionale per l’efficienza energetica (FNEE), istituito dall’art. 15 del d.lgs. n. 102/2014 e articolato in due sezioni, dedicate rispettivamente alla concessione di finanziamenti e di garanzie. Con la precedente deliberazione n. 26/2023/CCC il Collegio aveva già accertato criticità e impartito raccomandazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Acquisiti i riscontri del Ministero e del soggetto gestore, i magistrati istruttori hanno trasmesso la relazione conclusiva e sottoposto nuovi profili di criticità al contraddittorio. Ricevute le controdeduzioni, hanno deferito al Collegio la proposta di adozione di una deliberazione di accertamento e raccomandazione, sulla quale il Collegio ha deciso nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la Sezione garanzie del FNEE, pur alimentata con oltre 77 milioni di euro, non risulta operativa fin dall’origine. La mancata presentazione di progetti postula logicamente che gli stessi fossero presentabili e che la sezione fosse attivata; il Ministero ha invece riferito che lo schema di decreto direttoriale di attivazione, trasmesso al MEF nel giugno 2022, non ha ricevuto alcun riscontro. Il Collegio rileva che la gestione della sezione rientrava tra gli obblighi convenzionalmente attribuiti al soggetto gestore e che il Ministero non poteva esimersi dall’attività propedeutica alla sua celere attivazione, non risultando comprovate le sollecitazioni asseritamente rivolte.

Quanto ai ritardi nell’implementazione del quadro regolativo, il Collegio osserva che lo ius superveniens — dal d.lgs. n. 73/2020 alla legge di bilancio 2022, fino ai regolamenti europei di modifica del GBER — rendeva cogente l’aggiornamento del d.m. 22 dicembre 2017. Lo schema predisposto dal Ministero nel 2022 non ha avuto seguito e la previsione di conclusione del processo entro il primo semestre 2024 appare generica, perché disancorata da un orizzonte temporale preciso. Il Collegio ravvisa inoltre la necessità di sciogliere le riserve sulla collaborazione con la BEI.

Sul versante dell’inefficacia complessiva, il Collegio confronta i dati della misura con gli obiettivi del PNIEC 2023: a fronte di un apporto atteso di 0,7 Mtep cumulati al 2030, i 26 progetti autorizzati hanno prodotto un risparmio quantificabile in circa 11.000 TEP, poi ridimensionato a circa 4.300 TEP a seguito di un errore di stima emerso nel supplemento istruttorio. Il Collegio ritiene che la tesi difensiva del Ministero sul metodo di computo non si concilii con il dato del Piano e che occorra verificarne la corrispondenza esatta.

Quanto all’Ecoprestito, previsto dall’art. 14, comma 3-quater, del d.l. n. 14/2013 come sezione specifica del Fondo, il Collegio rileva che la nuova previsione regolamentare è priva di un orizzonte temporale certo. Sui profili ulteriori, il Collegio accerta che il gestore non ha ancora trasmesso all’ENEA i dati sui risparmi energetici, con la necessità di coordinare le comunicazioni alla fonte sovraordinata.

Il Collegio accerta dunque le criticità e raccomanda al Ministero di definire in tempi strettissimi un orizzonte temporale certo, di assumere un ruolo proattivo verso le altre amministrazioni e di verificare modalità di computo e obiettivi di risparmio del PNIEC 2023, invitandolo a riferire nel termine di trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *