Fondazioni di partecipazione fuori dal perimetro di controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 246 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 presuppone la costituzione di una società ovvero l’acquisizione, diretta o indiretta, di una partecipazione societaria da parte dell’amministrazione pubblica. Il perimetro applicativo del TUSP è delimitato dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 2, comma 1, lett. l), che richiamano gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile. Ne consegue che l’atto deliberativo di costituzione di una fondazione di partecipazione, soggetto giuridico estraneo al novero delle società, esula da tale controllo. La Sezione regionale dichiara pertanto il non luogo a provvedere, restando irrilevante l’esame della motivazione richiesta dai commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, tramite l’applicativo Con.Te, la deliberazione consiliare con cui ha approvato lo schema di atto costitutivo e lo statuto di una fondazione di partecipazione destinata a operare come comunità energetica rinnovabile, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione degli atti e allegando il parere del revisore dei conti.
Nell’atto non era stata formulata espressa richiesta di parere ai sensi dell’art. 5 del TUSP novellato. La Sezione ritiene tuttavia che la questione le sia stata sottoposta, valorizzando la pressoché contemporanea trasmissione, da altro Comune, di un atto di identico tenore. Rileva inoltre che non sono stati allegati gli elementi relativi alla valutazione di convenienza economica e sostenibilità finanziaria operata dall’Ente.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda l’ambito oggettivo del controllo introdotto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo sugli atti deliberativi delle amministrazioni pubbliche in materia di partecipazioni.
La Sezione ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, che impongono una motivazione analitica dell’atto deliberativo in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni e finalità della scelta, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie tali motivazioni non risultano sussistenti. Il Collegio precisa però che l’aspetto non assume rilievo, perché la verifica va condotta a monte, sulla riconducibilità dell’atto al perimetro applicativo della disciplina. L’art. 1, comma 1, TUSP delimita l’oggetto del decreto alla costituzione di società e all’acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica. L’art. 2, comma 1, lett. l) definisce società gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile.
Il richiamo alle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/2022/QMIG conferma che il controllo si esercita in presenza della costituzione della società o dell’acquisizione della partecipazione, allorché l’Ente assuma la qualifica di socio. Nel caso esaminato viene invece in rilievo la costituzione di una fondazione di partecipazione, soggetto estraneo al novero delle società e non ricompreso tra gli organismi richiamati dalla norma definitoria.
In conformità all’orientamento della Sezione di controllo della Regione Lombardia (deliberazione n. 169/2023/PASP), la Sezione conclude che l’atto deliberativo esula dal perimetro applicativo dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP e dichiara il non luogo a provvedere. Dispone la trasmissione della deliberazione al Comune e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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