Parifica del conto giudiziale e alterità tra agente contabile e responsabile finanziario (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 44 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la coincidenza della figura dell’agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario dell’ente integra violazione del principio di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato. Da tale coincidenza discende, quale corollario, il difetto di idonea parificazione del conto giudiziale, che non può provenire dal medesimo soggetto tenuto alla resa del conto. Il giudice dichiara pertanto il non luogo a provvedere e dispone la restituzione degli atti al giudice designato come relatore per il prosieguo dell’istruttoria, ai fini della valutazione della regolarità del conto.
Il Fatto
Con relazione del magistrato relatore viene esaminato il conto giudiziale dell’economo di un Comune per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018. Il relatore conclude per la irregolarità del conto, rilevando la coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario, l’anticipazione del fondo economale non registrata sul conto in entrata, il mancato transito dal conto della restituzione del fondo cassa e l’omesso accertamento della conformità del conto alle scritture contabili da parte degli organi di controllo.
La Procura regionale concorda con i rilievi e chiede la restituzione degli atti al magistrato istruttore per l’acquisizione della parifica da parte del segretario comunale o, in alternativa, del sindaco. L’agente contabile, costituitosi in proprio, deduce di ignorare il divieto di parifica e contesta le modalità dei controlli interni. All’udienza il Procuratore regionale conclude per la restituzione del conto al magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174 del 2016). La prima disposizione disciplina il discarico dell’agente contabile quando il conto chiuda in pareggio e risulti regolare; la seconda si applica quando il relatore abbia rilevato l’assenza del pareggio o l’irregolarità del conto.
Nel caso concreto emerge la coincidenza tra l’agente contabile e il responsabile del servizio finanziario. Il Collegio afferma che il principio di alterità è garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell’ottica della salvaguardia delle risorse pubbliche: lo svolgimento dell’attività di verifica presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, in grado di scrutinarne l’operato con indipendenza. In mancanza, all’amministrazione sarebbe precluso vagliare e contestare le risultanze del conto.
Dall’inosservanza del principio discende l’assenza di idonea parificazione: la parifica deve provenire da un soggetto responsabile del servizio finanziario altro dall’agente tenuto alla resa del conto. Il Collegio richiama il dettato degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b) e d), d.lgs. n. 267 del 2000 e la Circolare del Presidente della Sezione n. 1/2023, secondo cui, in caso di coincidenza, il conto deve essere sottoscritto per parifica da un organo superiore, segretario comunale o sindaco.
La Corte richiama il consolidato orientamento per cui il visto sul conto giudiziale non può essere apposto dal medesimo agente che ha reso il conto, per elementare esigenza di alterità prima ancora che di indipendenza (Sez. Sicilia n. 846/2019; Sez. Piemonte n. 10/2018; Sez. Veneto n. 174/2022). L’attività di parificazione ha natura intrinseca di atto di controllo interno, estraneo alla gestione dell’agente.
In adesione ai rilievi della Procura contabile e in sintonia con il proprio indirizzo (Sez. Emilia-Romagna n. 81/2023), il Collegio rileva che il difetto di idonea parificazione, imposto dall’art. 139, comma 1, c.g.c., determina il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al giudice designato come relatore per il prosieguo dell’istruttoria ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., ai fini della valutazione della regolarità del conto giudiziale. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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